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# Regolamento sulla premiazione cantonale dei formaggi d'alpe
Del 24.06.2003 (stato 01.03.2018)

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--1}

1. La premiazione dei formaggi d'alpe ha quale scopo la promozione della qualità. Essa deve inoltre servire da piattaforma per il perfezionamento professionale dei malgari.

### **Art. 2** Vigilanza {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--2}

1. La vigilanza sulla premiazione compete alla direzione del Plantahof.

### **Art. 3** Organizzazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--3}

1. Per l'esecuzione e l'organizzazione è competente il Servizio specializzato per l'economia alpestre del Plantahof.

### **Art. 4** Diritto di partecipazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--4}

1. Sono ammessi alla premiazione tutti i caseifici d'alpe del Cantone dei Grigioni in possesso di un'autorizzazione alla produzione della Confederazione. La provenienza dei formaggi deve essere comprovata.
2. La partecipazione è volontaria e deve essere annunciata in anticipo. Il Servizio può richiedere un controllo di fabbricazione.

### **Art. 5** Stimatori {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--5}

1. Per la valutazione dei formaggi vengono chiamati a consulto degli specialisti.

### **Art. 6** Valutazione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--6}

1. I formaggi vengono valutati in base ad uno schema di valutazione prestabilito. Possono venire eseguite analisi mirate in collaborazione con la Stazione federale di ricerche lattiere (FAM).

### **Art. 7** Premio {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--7}

1. Il Servizio può versare per i formaggi che soddisfano gli standard qualitativi attuali un premio di qualità graduato fino a 250 franchi per alpe. In caso di qualità insufficiente non vengono versati premi.

### **Art. 8** Opposizione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--8}

1. È possibile presentare opposizione contro il risultato soltanto in caso di una classificazione dei formaggi nella categoria "insufficiente". L'opposizione deve essere inoltrata al Servizio immediatamente dopo la comunicazione del risultato. I formaggi in questione devono essere sottoposti ad una nuova valutazione.

### **Art. 9** Rapporto {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--9}

1. Il Servizio redige un rapporto annuale sulla premiazione.

### **Art. 10** Entrata in vigore, abrogazione del diritto previgente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--917.200--10}

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 2003.
2. A questa data viene abrogato il regolamento per la premiazione dei latticini del 3 ottobre 1988.