919.100
# Regolamento della commissione per la formazione e la consulenza del Plantahof
Del 19.12.2000 (stato 01.03.2018)

### **Art. 1** Composizione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--919.100--1}

1. La commissione è composta di sette membri. La maggioranza dei membri devono essere agricoltori esercitanti l'attività, tra cui almeno due maestri di tirocinio.
2. Il direttore del Dipartimento competente e il direttore del Plantahof vanno invitati alle sedute.
3. Il direttore partecipa alle sedute con voto consultivo.
4. Per consulenze su questioni particolari si possono chiamare a consulte degli esperti.
5. Per il resto vigono le disposizioni dell'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 2** Compiti {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--919.100--2}

1. La commissione:
   a) si occupa di questioni strategiche relative alla formazione e alla consulenza agraria del Plantahof;
   b) funge da organo di elaborazione di idee per lo sviluppo del Plantahof;
   c) sorveglia la scuola e il servizio di consulenza;
   d) giudica questioni particolari relative alla formazione e alla consulenza agraria del Plantahof per conto del direttore del Dipartimento;
   e) esprime un parere su atti normativi in materia di agricoltura;
   f) nel quadro delle prescrizioni federali disciplina il tirocinio agricolo, il riconoscimento delle aziende di tirocinio e lo svolgimento di esami di fine tirocinio.

### **Art. 3** Sedute {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--919.100--3}

1. La commissione si riunisce ogni qualvolta ci siano degli affari che lo richiedono, ma almeno una volta all'anno.
2. Singoli affari possono essere trattati mediante circolazione degli atti.
3. Per ogni seduta va steso un protocollo.

### **Art. 4** Attività deliberante {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--919.100--4}

1. La commissione è in grado di deliberare quando sono presenti almeno quattro membri aventi diritto di voto.
2. Le delibere sono prese con voto palese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti, la decisione spetta al presidente.
3. I membri sono tenuti a partecipare alle sedute e alle votazioni, salvo nel caso di ricusa, di malattia, di assenza o di altri importanti motivi di impedimento.

### **Art. 5** Ricusa {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--919.100--5}

1. Un membro deve ricusarsi se ha un immediato interesse personale in un affare.
2. Su questioni di ricusa decide la commissione escludendo il membro interessato.

### **Art. 6** Abrogazione del diritto vigente {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--919.100--6}

1. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
   a) il regolamento per la commissione per la formazione e la consulenza agraria del 5 dicembre 1995;
   b) il regolamento per la commissione di vigilanza della scuola di agraria Plantahof del 21 novembre 1995.

### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--919.100--7}

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2001.