920.800
# Direttive per l'esecuzione di manifestazioni organizzate nei boschi
Del 14.05.1996 (stato 01.01.2013)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Scopo {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--1}

1. Le presenti direttive hanno quale scopo:
   a) lo svolgimento di tutte le manifestazione nei boschi nel massimo rispetto dell'ambiente;
   b) una prassi di autorizzazione possibilmente uniforme, ad opera dei comuni competenti, per grandi manifestazioni organizzate nei boschi;
   c) un aiuto nella sistemazione di conflitti inerenti all'utilizzazione.

### **Art. 2** Campo di validità {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--2}

1. Le presenti direttive fanno stato per le manifestazioni organizzate che hanno luogo interamente o in parte nei boschi.
2. Esse sono vincolanti per il Cantone e i comuni nonché per gli organizzatori di manifestazioni.
3. …

## 2. Manifestazioni/Procedura

### **Art. 3** Definizione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--3}

1. Vengono considerate grandi manifestazioni, indipendentemente dal numero di partecipanti e di spettatori, gli eventi organizzati che possono notevolmente danneggiare i boschi.
2. Nel valutare se si tratta di una grande manifestazione che ai sensi dell'articolo 33 capoverso 2 LCFo necessita dell'autorizzazione, i comuni devono considerare oltre al genere di manifestazione, il luogo, la stagione e il numero approssimativo di partecipanti e spettatori, anche le particolarità locali.
3. Di regola le manifestazioni con oltre 300 partecipanti e spettatori vengono considerate grandi. Gli eventi con oltre 1000 partecipanti e spettatori o le manifestazioni svolte più volte all'anno nella stessa zona boschiva con oltre 500 partecipanti e spettatori vengono in ogni caso considerate grandi manifestazioni.
4. Indipendentemente dal numero di partecipanti e spettatori fanno parte delle grandi manifestazioni le discese organizzate di sci fuori pista, l'orienteering su sci, le corse in mountain-bike e simili fuori dalle previste piste e strade e dai previsti percorsi e sentieri.
5. Non vengono considerate grandi manifestazioni gli eventi orienteering con meno di 500 partecipanti e spettatori nonché le escursioni organizzate.

### **Art. 4** Criteri di valutazione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--4}

1. I comuni devono verificare il luogo, la stagione e le conseguenze (ad es. spettatori) di una grande manifestazione.
2. Nei mesi invernali la selvaggina dipende in modo particolare di quiete, motivo per cui in questa stagione non devono essere eseguite grandi manifestazioni fuori da impianti urbanizzati (piste di sci alpino, di sci di fondo, strade ecc.). Durante il periodo della cova degli uccelli e la fase di riproduzione della selvaggina si deve inoltre effettuare una accurata valutazione dell'area d'esecuzione.
3. Durante la caccia alta grigionese si deve rinunciare all'esecuzione di grandi manifestazioni nei boschi.

### **Art. 5** Consultazione di esperti {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--5}

1. Per far sì che le grandi manifestazioni possano essere eseguite nel massimo rispetto dell'ambiente, va previamente sentito l'Ufficio foreste e pericoli naturali.

### **Art. 6** &hellip; {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--6}

### **Art. 7** Motivi di rifiuto {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--7}

1. Vanno rifiutate le domande se il luogo o la stagione onde ha luogo la manifestazione sono inopportuni e i danni al bosco e delle sue funzioni, prevedibilmente notevoli, non possono essere evitati neanche per il tramite di condizioni e oneri.
2. Sono ubicazioni conflittuali in particolare le riserve naturali, le zone palustri, le zone di quiete per la selvaggina, i terreni di protezione delle sorgenti, le riserve boschive, gli sbarramenti per il taglio degli alberi, nonché le recinzioni per la protezione del bosco giovane.

### **Art. 8** Procedura di autorizzazione {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--8}

1. L'autorizzazione del comune viene rilasciata di regola sei settimane dopo l'inoltro della domanda. Essa deve essere comunicata anche all'Ufficio foreste e pericoli naturali prima dello svolgimento della manifestazione.

### **Art. 9** &hellip; {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--9}

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 10** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--920.800--10}

1. Le presenti direttive entrano in vigore il 1o giugno 1996.