935.310
# Tariffario delle tasse per la metrologia
(Regolamento tariffario)
Del 16.03.1993 (stato 01.05.2010)

### **Art. 1** Viaggio e trasporto, a) Principio {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--935.310--1}

1. Per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità, in base alla capacità di pesatura dello strumento di pesatura, ammonta a:
   a) fino a 5 kg
   b) di oltre 5 fino a 20 kg
   c) di oltre 20 fino a 50 kg
   d) di oltre 50 fino a 100 kg
   e) di oltre 100 fino a 200 kg
   f) di oltre 200 fino a 500 kg
   g) di oltre 500 fino a 1000 kg
   h) di oltre 1000 fino a 1500 kg
2. Nelle aziende con più bilance si conteggiano le seguenti spese:
   a) fino a 5 bilance la rispettiva tariffa unitaria per bilancia;
   b) da 6 ad 8 bilance la somma delle 5 maggiori tariffe unitarie;
   c) da 9 e più bilance la somma delle 7 maggiori tariffe unitarie.
3. Per ogni giorno lavorativo è possibile conteggiare al massimo 130 franchi di spese.

### **Art. 2** b) Senza trasporto {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--935.310--2}

1. Se non si trasportano strumenti di verificazione
   a) viene riconosciuta un'indennità per chilometro conformemente all'ordinanza sul personale;
   b) l'indennità per il tempo di viaggio si basa sull'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione.

### **Art. 3** c) Verificazione di pompe di benzina e strumenti misuratori di quantità di gas {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--935.310--3}

1. Per la verificazione ordinaria delle pompe di benzina l'indennità per i costi di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione ammonta a:
   a) 25 franchi per ogni esercizio di 1 pompa
   b) 35 franchi per ogni esercizio di 2 e 3 pompe
   c) 50 franchi per ogni esercizio di 4 e 5 pompe
   d) 70 franchi per ogni esercizio da 6 a 9 pompe
   e) 80 franchi per ogni esercizio con 10 e più pompe
2. Per la verificazione ordinaria di strumenti misuratori di quantità di gas, per le spese di viaggio, il tempo di viaggio e il trasporto di strumenti di verificazione l'indennità ammonta a 36 franchi per esercizio.
3. Per le verificazioni straordinarie di pompe di benzina e strumenti misuratori di quantità di gas l'indennità si basa sull'articolo 2 del presente tariffario.

### **Art. 4** Tempo d&#39;attesa {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--935.310--4}

1. Per il tempo d'attesa che il verificatore non ha né causato né potuto utilizzare l'autore è tenuto a versare un'indennità giusta l'articolo 3 dell'ordinanza federale sulle tasse di verificazione.

### **Art. 5** Tasse di utilizzazione {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--935.310--5}

1. Le tasse di utilizzazione delle pese a ponte ammontano a seconda del veicolo al massimo a:
   a) in caso di determinazione del peso con un processo di pesatura (lordo o tara)
   fino a 1000 kg
   oltre 1000 fino a 1800 kg
   oltre 1800 fino a 3000 kg
   oltre 3000 fino a 5000 kg
   oltre 5000 fino a 8000 kg
   8000 fino a 12 000 kg
   12 000 fino a 20 000 kg
   20 000 fino a 40 000 kg
   oltre 40 000 kg
   b) in caso di determinazione del peso con due processi di pesatura (lordo e tara; peso lordo)
   fino a 1000 kg
   oltre 1000 fino a 1800 kg
   oltre 1800 fino a 3000 kg
   oltre 3000 fino a 5000 kg
   oltre 5000 fino a 8000 kg
   oltre 8000 fino a 12 000 kg
   oltre 12 000 fino a 20 000 kg
   oltre 20 000 fino a 40 000 kg
   oltre 40 000 kg

### **Art. 6** Certificato di pesatura {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--935.310--6}

1. Per la pesatura è rilasciato gratuitamente un certificato di pesatura. Per ogni ulteriore certificato può essere riscossa una tassa di 1 franco.

### **Art. 7** Entrata in vigore {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--935.310--7}

1. Il presente tariffario entra in vigore il 1° maggio 1993 e sostituisce le disposizioni contraddittorie.