947.100
# Legge sulle guide di montagna e sullo sci
Del 26.11.2000 (stato 01.01.2011)

## 1. Disposizioni generali

### **Art. 1** Parificazione dei sessi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--1}

1. Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono a entrambi i sessi, se dal senso della legge non risulta altrimenti.

### **Art. 2** Scopo {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--2}

1. La presente legge disciplina le attività delle guide di montagna e dei maestri di sport sulla neve, nella misura in cui ciò sia necessario per garantire la sicurezza degli ospiti.
2. Per attività affini in campo alpinistico e degli sport sulla neve la presente legge viene applicata per analogia.

### **Art. 3** Campo d&#39;applicazione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--3}

1. La legge viene applicata all'insegnamento, accompagnamento e alla guida di turisti contro compenso diretto o indiretto sul territorio del Cantone dei Grigioni.

### **Art. 4** Eccezioni {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--4}

1. Non rientrano nelle disposizioni della presente legge:
   a) le persone prive di formazione riconosciuta, che sono attive solo temporaneamente e per ospiti che essi accompagnano nel Cantone;
   b) le manifestazioni (corsi, campi ecc.) organizzate da scuole, club sportivi o simili organizzazioni, se sono limitate ai loro soci, se non vengono organizzate professionalmente e se nel luogo in cui si svolgono i corsi si rinuncia alla pubblicità;
   c) le attività sui percorsi escursionistici marcati e su terreno non difficile.

### **Art. 5** Formazione riconosciuta {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--5}

1. Per esercitare un'attività ai sensi degli articoli 2 e 3 occorre in linea di principio una formazione riconosciuta dal Dipartimento.

### **Art. 6** Autorizzazione {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--6}

1. Chi fornisce prestazioni di servizio ai sensi degli articoli 2 e 3 e a tale scopo assume persone prive di una formazione riconosciuta necessita di un'autorizzazione cantonale.

### **Art. 7** Obbligo di assicurazione {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--7}

1. Le persone, che esercitano una delle attività che rientra nella presente legge, devono assicurarsi contro la responsabilità civile.
2. Le prestazioni assicurative minime vengono fissate dal Dipartimento tenendo conto dei rischi professionali.

### **Art. 8** Formazione perfezionamento {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--8}

1. La formazione e il perfezionamento delle guide di montagna e dei maestri di sport sulla neve vengono garantiti di regola dalle organizzazioni professionali svizzere, la cui formazione è riconosciuta dal Dipartimento.
2. In caso di necessità il Cantone può svolgere propri corsi di formazione e perfezionamento.

### **Art. 9** Sussidi {#art_9 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--9}

1. Il Cantone può versare sussidi alla formazione e al perfezionamento ai sensi della promozione turistica. Il Dipartimento stabilisce nel singolo caso i sussidi secondo i principi del Governo.
2. Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate dinanzi al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

## 2. Disposizioni penali

### **Art. 10** Misura della pena {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--10}

1. Le contravvenzioni alla presente legge e agli atti legislativi complementari vengono punite con multa fino a 2000 franchi, in caso di recidiva fino a 10 000 franchi.
2. In casi di lieve entità può essere pronunciato un ammonimento.

### **Art. 11** Autorità competente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--11}

1. Il Dipartimento giudica le contravvenzioni alla presente legge e agli atti legislativi complementari.
2. La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.

### **Art. 12** &hellip; {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--12}

## 3. Disposizioni finali

### **Art. 13** Esecuzione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--13}

1. L'esecuzione della presente legge e degli atti legislativi complementari compete al Dipartimento.
2. Esso può affidare singoli compiti all'Ufficio.

### **Art. 14** Commissione {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--14}

1. Il Governo nomina una Commissione composta da cinque a sette membri per l'alpinismo e gli sport sulla neve.

### **Art. 15** Disposizioni esecutive {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--15}

1. Il Governo emana disposizioni esecutive. Esso stabilisce in modo particolare quanto segue:
   a) il terreno su cui le diverse formazioni riconosciute danno diritto all'attività;
   b) i principi di sussidiamento;
   c) i compiti e la composizione della commissione;
   d) le attività affini;
   e) i requisiti per l'autorizzazione;
   f) le regolamentazioni transitorie.

### **Art. 16** Abrogazione del diritto previgente {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--16}

1. La legge sulle guide di montagna e sullo sci del 2 giugno 1991 viene abrogata.

### **Art. 17** Entrata in vigore {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--947.100--17}

1. Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore della presente legge.