960.100
# Legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni
(LTD)
Del 18.06.2020 (stato 01.01.2021)

### **Art. 1** Scopo e obiettivi {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--1}

1. La presente legge serve a promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni, in particolare al fine di:
   a) aumentare la competitività e la forza innovativa della piazza economica dei Grigioni;
   b) rendere più attrattiva la piazza abitativa ed economica dei Grigioni; oppure di
   c) liberare potenziali di valore aggiunto supplementari nei Grigioni.

### **Art. 2** Credito d&#39;impegno quadro {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--2}

1. Il Gran Consiglio concede un credito d'impegno quadro pari a 40 milioni di franchi al fine di promuovere la trasformazione digitale nel Cantone dei Grigioni ai sensi della presente legge.
2. Il Gran Consiglio stabilisce questo credito di propria competenza.

### **Art. 3** Strumenti di promozione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--3}

1. Nel rispetto della neutralità della concorrenza, per la promozione della trasformazione digitale il Cantone può:
   a) concedere contributi a progetti di imprese nonché di istituti e di organizzazioni;
   b) avviare e finanziarie progetti e misure propri, se non devono essere finanziati in conformità ad altre basi giuridiche;
   c) dare avvio a collaborazioni o partecipare a istituti, organizzazioni o enti responsabili e cofinanziarli allo scopo di attuare progetti.

### **Art. 4** Entità della promozione {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--4}

1. I contributi possono essere concessi in misura di al massimo il 50 per cento dei costi d'investimento e di al massimo il 50 per cento dei costi d'esercizio per i primi cinque anni d'esercizio.
2. Progetti e misure propri del Cantone possono essere finanziati integralmente dal Cantone. Il finanziamento dell'esercizio è limitato a un massimo di cinque anni.
3. In caso di collaborazioni e partecipazioni il Cantone può cofinanziare la quota dei costi che rientra nel suo interesse per un massimo di cinque anni.

### **Art. 5** Organizzazione specialistica {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--5}

1. Al fine di promuovere la trasformazione digitale, il Cantone costituisce un'organizzazione specialistica interdisciplinare che si occupa principalmente dei seguenti compiti:
   a) identificare, avviare, accompagnare e coordinare progetti di digitalizzazione;
   b) sostenere il Cantone nello svolgimento dei suoi compiti in conformità alla presente legge;
   c) verificare la fattibilità e l'efficacia di progetti di digitalizzazione;
   d) fornire suggerimenti relativi alla promozione;
   e) offrire un servizio di riferimento alle organizzazioni di categoria in questioni relative alla trasformazione digitale e a progetti di digitalizzazione.
2. Il Cantone delega questi compiti a terzi. A tal fine può creare un ente responsabile insieme a terzi o partecipare a un tale ente.

### **Art. 6** Rimedi giuridici {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--6}

1. Le decisioni dei dipartimenti in merito a prestazioni promozionali per le quali non può essere fatto valere alcun diritto sono impugnabili con ricorso al Governo. Quest'ultimo decide in via definitiva.

### **Art. 7** Rapporto {#art_7 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--7}

1. Il Governo presenta ogni anno rapporto al Gran Consiglio in merito alle attività e alle aggiudicazioni nel quadro della presente legge.

### **Art. 8** Validità temporale {#art_8 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.100--8}

1. La legge rimane valida fino a quando il credito d'impegno quadro sarà esaurito o sarà scaduto, al più tardi fino al 31 dicembre 2030.