960.110
# Ordinanza concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni
(OTD)
Del 15.12.2020 (stato 01.01.2021)

### **Art. 1** Competenze {#art_1 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.110--1}

1. Indipendentemente dall'ammontare dell'uscita, il Governo decide in merito:
   a) alla concessione di sussidi;
   b) all'ammontare dei mezzi per progetti e provvedimenti propri;
   c) alla quota cantonale e all'ammontare del finanziamento nel quadro di partecipazioni e cooperazioni.
2. Ogni Dipartimento è competente per l'evasione di domande di promozione che rientrano nel rispettivo settore di competenza materiale.
3. Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità:
   a) garantisce che i mezzi provenienti dal credito d'impegno quadro vengano inseriti nel preventivo e conteggiati ogni anno;
   b) coordina l'attività di rapporto;
   c) determina eventuali ulteriori processi e direttive amministrative.

### **Art. 2** Organizzazione specializzata {#art_2 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.110--2}

1. Il finanziamento dell'organizzazione specializzata avviene mediante un mandato di prestazioni.
2. In linea di principio le domande di promozione devono essere presentate all'organizzazione specializzata per la valutazione prima che venga concesso il sussidio.
3. Di norma il Dipartimento competente richiede una valutazione all'organizzazione specializzata prima di realizzare progetti e provvedimenti propri o prima di avviare cooperazioni e partecipazioni.

### **Art. 3** Requisito della promozione {#art_3 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.110--3}

1. Possono essere promossi solo progetti che contribuiscono a raggiungere uno degli obiettivi conformemente all'articolo 1 della legge, nonché:
   a) che hanno ad oggetto o che possono comportare un cambiamento basato sulle tecnologie digitali dei processi, dei prodotti, dei servizi e dei modelli di business; oppure
   b) che possono trasmettere competenze alle persone, in particolare ai lavoratori, e metterle in condizione di avviare, accompagnare e attuare un tale cambiamento basato sulle tecnologie digitali.
2. In linea di principio progetti di singole aziende possono essere promossi solo se è lecito attendersi un effetto moltiplicatore per accelerare la trasformazione digitale o se sono di particolare importanza cantonale o regionale.

### **Art. 4** Sussidiarietà {#art_4 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.110--4}

1. Il finanziamento di progetti e provvedimenti propri è ammesso solo se questi ultimi non possono essere promossi in forza di disposizioni previste da leggi speciali o se non sono disponibili mezzi sufficienti da un altro credito.

### **Art. 5** Inoltro delle domande {#art_5 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.110--5}

1. Le domande di promozione possono essere inoltrate al Dipartimento competente o all'organizzazione specializzata.

### **Art. 6** Rapporto {#art_6 omnilex-key=ch-lexwork-gr--960.110--6}

1. Il rapporto al Gran Consiglio viene presentato nel quadro del messaggio relativo al conto annuale.