## 143.250

### Regolamento

### della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri

(del 4 ottobre 2011)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 2 lettera d e 4 della legge di applicazione della legislazione federale sugli stranieri e la loro integrazione dell’8 giugno 1998 (LALSI),

### decreta:

#### Composizione della Commissione

### Art. 1 {#art_1}
La Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri (in seguito: Commissione), organo consultivo del Consiglio di Stato, si compone di almeno 5 membri, ma al massimo di 10 membri.

#### Competenze

### Art. 2 {#art_2}
La Commissione, segnatamente:

– sostiene e promuove i Programmi federali e cantonali in materia di integrazione, di prevenzione della discriminazione e di lotta al razzismo;

– valuta la situazione integrativa e le aspettative della popolazione in materia di integrazione degli stranieri;

– formula proposte volte a migliorare la comprensione, la conoscenza e il rispetto reciproci, e l’incontro tra le differenti comunità degli stranieri presenti sul territorio cantonale e tra gli indigeni e gli stranieri;

– esprime la propria valutazione sulla possibile evoluzione della politica di integrazione;

– appoggia il Servizio per l’integrazione degli stranieri nella realizzazione dei suoi obiettivi;

– preavvisa, a titolo consultivo, il Programma cantonale di integrazione;

– presenzia alle manifestazioni delle principali comunità degli stranieri, come pure alle manifestazioni concernenti l’integrazione, la prevenzione della discriminazione e la lotta al razzismo.

#### Deliberazioni

### Art. 3 {#art_3}

La Commissione può deliberare validamente solo se alla seduta è presente la maggioranza dei membri.

Le decisioni sono prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità di voti è determinante il voto del Presidente.

#### Consulenti esterni

### Art. 4 {#art_4}
La Commissione, per discutere e deliberare su temi specifici, può convocare e far partecipare alle riunioni consulenti esterni particolarmente cogniti della materia.

#### Collisione di interesse

### Art. 5 {#art_5}
Un membro della Commissione non può essere presente al voto su contributi finanziari che riguardano il suo personale interesse e/o quello dell’ente, dell’associazione o della comunità che rappresenta.

#### Presenze

### Art. 6 {#art_6}
Ogni membro della Commissione ha il dovere di presenziare alle riunioni regolarmente convocate. I membri che, per un periodo di un anno, mancano troppo frequentemente e in modo continuo alle sedute, senza valide giustificazioni, possono essere destituiti e sostituiti dal Consiglio di Stato.

#### Segretariato

### Art. 7 {#art_7}
Il Servizio per l’integrazione degli stranieri, in collaborazione con il Presidente:

– prepara le riunioni, convocate su ordine del Presidente;

– redige il verbale e il rapporto annuale;

– cura la presentazione formale dei progetti cantonali;

– predispone e segue la procedura di ottenimento dei sussidi;

– verifica l’attuazione dei progetti sostenuti dalla Confederazione e dal Cantone.

#### Rapporto

### Art. 8 {#art_8}
La Commissione consegna entro fine febbraio al Consiglio di Stato il rapporto annuale sulla sua attività e sulla situazione integrativa in atto.

#### Norme complementari

### Art. 9 {#art_9}
Per il resto, l’attività della Commissione è disciplinata dalle norme del regolamento concernente le commissioni, i gruppi di lavoro e le rappresentanze presso enti di nomina del Consiglio di Stato del 6 maggio 2008.

#### Norma abrogativa

### Art. 10 {#art_10}
È abrogato il regolamento della Commissione cantonale per l’integrazione degli stranieri e la lotta contro il razzismo dell’11 maggio 2004.

#### Entrata in vigore

### Art. 11 {#art_11}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2012.

Pubblicato nel BU 2011, 507.

Ingresso modificato dal R 19.5.2021; in vigore dal 21.5.2021 - BU 2021, 166.

Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.

Art. modificato dal R 22.2.2017; in vigore dal 1.3.2017 - BU 2017, 29.