## 173.210

### Regolamento

### concernente l’assegnazione e l’uso di appartamenti

### di servizio nell’Amministrazione cantonale

(del 15 ottobre 2003)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamato l’art. 74 della Legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

### decreta:

#### Campo d’applicazione

### Art. 1 {#art_1}

Il presente regolamento disciplina l’assegnazione e l’uso degli appartamenti di servizio, in proprietà dello Stato o in locazione da terzi per le esigenze dei dipendenti dello Stato.

Per appartamenti di servizio si intendono gli alloggi assegnati a dipendenti con mansioni di controllo di stabili di proprietà dello Stato.

#### Condizioni d’uso

### Art. 2 {#art_2}

La concessione dell’appartamento di servizio è regolata da un contratto di diritto amministrativo ed è vincolata al rapporto d’impiego.

È proibito locare o concedere l’uso di un appartamento di servizio ad altre persone.

L’obbligo di residenza nell’appartamento di servizio è menzionato nel bando di concorso ed è considerato dovere di servizio.

#### Cessazione del contratto di diritto amministrativo

### Art. 3 {#art_3}

Il contratto di diritto amministrativo decade con la cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato.

Per giustificati motivi lo Stato può in ogni tempo recedere dal contratto.

#### Canone di locazione

### Art. 4 {#art_4}

Per gli appartamenti di servizio è dovuto un canone di locazione corrispondente alle condizioni di mercato locali.

Per giustificati motivi il canone di locazione può essere ridotto.

I canoni di locazione sono stabiliti dalla Sezione della logistica.

Sono a carico del beneficiario dell’appartamento di servizio:

- le spese accessorie (riscaldamento, energia elettrica padronale, acqua potabile e tassa canalizzazioni, abbonamenti di manutenzione ecc.);

- l’energia elettrica e il gas (consumo proprio);

- il canone radio-TV, l’abbonamento e le spese per uso proprio del telefono;

- la tassa rifiuti.

Il canone di locazione e le spese sono dedotti dallo stipendio.

#### Competenze

### Art. 5 {#art_5}

La Sezione della logistica è competente per l’applicazione del presente regolamento, segnatamente per la definizione delle condizioni d’uso e la gestione degli appartamenti di servizio.

Per giustificati motivi la Sezione della logistica può eccezionalmente delegare le sue competenze ad altre unità amministrative.

#### Responsabilità

### Art. 6 {#art_6}
L’assicurazione, del contenuto dell’appartamento non di proprietà dello Stato, contro i danni dall’incendio, acqua e furto nonché l’assicurazione RC competono al beneficiario dell’appartamento.

#### Ricorsi

### Art. 7 {#art_7}
Contro le decisioni dell’istanza competente di cui all’art. 5 è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Norma transitoria

### Art. 8 {#art_8}
I diritti degli assegnatari di appartamenti di servizio, maturati in applicazione della normativa previgente, restano acquisiti.

#### Entrata in vigore

### Art. 9 {#art_9}
Il presente regolamento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2003, 278.

Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 117.

Entrata in vigore: 17 ottobre 2003 - BU 2003, 278.