## 173.600

### Legge

### sull’assegnazione e sull’uso di posteggi nell’Amministrazione cantonale

(dell’8 novembre 2005)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 2005 n. 5669 del Consiglio di Stato,

### decreta:

#### Campo d’applicazione

### Art. 1 {#art_1}

La presente legge disciplina l’assegnazione e l’uso dei posteggi dello Stato in proprietà o in locazione per le esigenze degli impiegati dello Stato e dei docenti (in seguito denominati dipendenti) e dei magistrati.

Essa si applica anche alle richieste presentate da studenti che frequentano stabili amministrativi e da terzi.

#### Autorità competente

### Art. 2 {#art_2}

Le richieste d’autorizzazione per l’uso di un posteggio devono essere presentate in forma scritta al Dipartimento, che è competente per l’assegnazione, la gestione e la definizione delle condizioni d’uso, come pure per la determinazione delle tasse.

Questa competenza può essere delegata ad altri servizi o istituti ed in modo particolare agli istituti scolastici.

#### Autorizzazioni e contratti

### Art. 3 {#art_3}
L’assegnazione e l’uso dei posteggi sono stabiliti con contratto di diritto amministrativo o tramite autorizzazione.

#### Condizioni d’uso

#### a) In generale

### Art. 4 {#art_4}

Il singolo atto d’autorizzazione o il contratto possono prevedere condizioni d’uso particolari.

È proibito concedere o trasferire a terzi l’uso del posteggio assegnato; eccezioni possono essere ammesse previa autorizzazione dell’autorità competente.

L’accesso alle aree di posteggio è consentito durante gli usuali orari di lavoro; in casi particolari, l’autorità competente può estendere l’accesso all’area per 24 ore o per l’intero arco della settimana.

In caso di perdita o di furto del sistema d’accesso all’area di parcheggio (chiave, telecomando o tessera), le spese di sostituzione vengono addebitate interamente al detentore.

#### b) Veicoli elettrici

### Art. 5 {#art_5}
I posti auto riservati esclusivamente alla ricarica dei veicoli elettrici potranno essere occupati per un tempo orario massimo che verrà indicato nell’autorizzazione o nel contratto, alfine di garantire la rotazione fra gli utenti. In mancanza di indicazioni, il tempo orario massimo è limitato a 5 ore.

#### Revoca e decadenza dell’autorizzazione

### Art. 6 {#art_6}

L’autorizzazione può essere modificata o revocata in ogni momento, per motivi d’interesse pubblico, senza indennità.

Essa è inoltre revocabile senza indennità in caso di violazione delle disposizioni legali o delle condizioni a cui è sottoposta.

L’autorizzazione decade in caso di cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

#### Rescissione del contratto

### Art. 7 {#art_7}

Il contratto può essere disdetto con un termine di preavviso di 15 giorni, per la fine di un mese.

Il contratto è sciolto alla cessazione del rapporto d’impiego con lo Stato del Cantone Ticino.

Per motivi d’interesse pubblico o in caso di violazione delle disposizioni legali o contrattuali, il contratto può essere disdetto con effetto immediato e senza indennità.

#### Trasferimento

### Art. 8 {#art_8}
L’autorizzazione o il contratto possono essere trasferiti a terzi solo con il previo consenso dell’autorità competente.

#### Criteri di assegnazione dei posteggi

### Art. 9 {#art_9}

Non vi è alcun diritto all’assegnazione di un posteggio.

I posteggi sono riservati prioritariamente:

a) ai veicoli di servizio;

b) al veicolo del custode nell’immobile in cui presta l’attività lavorativa.

Può essere riservato un numero limitato di posteggi per interventi urgenti di servizio e per gli utenti esterni.

I posteggi restanti sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai dipendenti e agli utenti con durevole menomazione fisica;

b) ai dipendenti che necessitano regolarmente del veicolo privato per ragioni di servizio o che svolgono la loro attività in più sedi: la frequenza dell’impiego della vettura è ritenuto elemento prioritario;

c) ai magistrati;

d) ai dipendenti che non dispongono di mezzi di trasporto pubblici regolari per raggiungere il posto di lavoro o per rientrare al proprio domicilio;

e) agli altri dipendenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede di servizio;

f) agli studenti: in questo caso è ritenuto prioritario il tempo impiegato per il tragitto dal domicilio alla sede scolastica;

g) a terzi.

Il posteggio nelle sedi scolastiche può essere assegnato ai docenti a rotazione secondo il grado di occupazione.

#### Tasse

### Art. 10 {#art_10}

Per i posteggi assegnati secondo l’art. 9 cpv. 4 è dovuta una tassa d’uso, indipendentemente dal sistema di propulsione degli autoveicoli.

Per i dipendenti, i magistrati e gli studenti, la tassa mensile è fissata entro un minimo ed un massimo secondo le seguenti categorie:

a) posteggi in autorimessa: da fr. 80.-- a fr. 300.--;

b) posteggi coperti: da fr. 70.-- a fr. 200.--;

c) posteggi non coperti: da fr. 60.-- a fr. 150.--;

d) posteggi su sfondo sterrato o elementi grigliati: da fr. 20.-- a fr. 50.--.

Se un posteggio nelle sedi scolastiche è assegnato a rotazione, la tassa viene calcolata proporzionalmente.

#### Esenzioni

### Art. 11 {#art_11}
È esente da tassa l’uso di posteggi per biciclette, ciclomotori, scooter e moto.

#### Criteri di computo

### Art. 12 {#art_12}

Le tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente.

Per i terzi, la tassa è stabilita sulla base delle condizioni di mercato locale.

#### Adeguamento delle tasse periodiche

### Art. 13 {#art_13}

L’autorizzazione o il contratto possono prevedere che le tasse periodiche siano adeguate ad un indice, entro i limiti di legge.

L’indicizzazione compete al Dipartimento.

#### Modalità di pagamento

### Art. 14 {#art_14}

Per i dipendenti e i magistrati le tasse mensili sono dedotte dallo stipendio.

In caso di delega agli istituti scolastici, le tasse mensili a carico dei docenti e degli studenti sono incassate dalla Direzione della scuola, che riverserà il relativo importo all’autorità competente.

Per particolari esigenze amministrative o contabili, altre modalità d’incasso possono essere decise dall’autorità competente o, per delega, da altri servizi o istituti.

Per i terzi, le modalità di pagamento sono stabilite nell’atto di autorizzazione o nel contratto.

#### Responsabilità

### Art. 15 {#art_15}

Lo Stato declina ogni responsabilità per danni causati ai veicoli che si trovano nell’area di parcheggio e alle cose in essi contenute.

L’impossibilità causata da terzi di occupare il posteggio assegnato non dà diritto a pretese nei confronti dello Stato.

#### Sanzioni

### Art. 16 {#art_16}

I casi di occupazione abusiva di un posteggio vengono segnalati all’autorità competente per l’avvio di una procedura disciplinare.

Sono riservate eventuali azioni di risarcimento danni.

#### Rimedi giuridici

### Art. 17 {#art_17}

Contro le decisioni dell’autorità competente è dato ricorso al Consiglio di Stato secondo le norme previste dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

#### Norma transitoria

### Art. 18 {#art_18}
Con l’entrata in vigore della presente Legge tutti i contratti stipulati secondo il regime previgente decadono e, su richiesta degli attuali beneficiari, verranno sostituiti da nuovi contratti od autorizzazioni retti dalla presente Legge; non v’è diritto acquisito al mantenimento della precedente tassa d’uso.

III (BU 2006, 28)

#### Entrata in vigore

Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge e modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell’entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2006, 25.

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 480.

Cpv. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 24.

Entrata in vigore: 1° febbraio 2006 - BU 2006, 28.