## 178.210

### Regolamento

### concernente le tasse di cancelleria delle autorità giudiziarie

(del 18 dicembre 2012)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’articolo 32 della legge sulla tariffa giudiziaria del 30 novembre 2010

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}

Le autorità giudiziarie e le autorità inquirenti applicano le seguenti tasse di cancelleria:

1. rilascio di una copia conforme di una decisione fr. 30.–

2. rilascio di estratti di una decisione, per pagina fr. 3.–,

minimo fr. 15.–

3. attestazione della crescita in giudicato;

se la decisione è stata adottata negli ultimi due anni,

l’attestazione è gratuita fr. 25.–

4. rilascio della documentazione necessaria per l’esecuzione

della decisione all’estero fr. 40.–

5. rilascio di copie di certificati ereditari fr. 20.–

6. rilascio di altre attestazioni (per esempio pendenza procedimento

di fallimento o concordato, accettazione eredità) fr. 20.–

7. fotocopie, per pagina; fr. 1.–

se le fotocopie sono effettuate da terzi presso l’autorità, per pagina fr. –.50

8. spese postali costi effettivi

Se la richiesta è evasa allo sportello, è prelevato, indipendentemente dal numero di documenti rilasciati, un supplemento di 10 franchi.

### Art. 2 {#art_2}
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Pubblicato nel BU 2012, 616.