## 951.400

### Decreto legislativo

### concernente il finanziamento della formazione

### permanente dei giuristi

(del 18 febbraio 1991)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

visto il messaggio 29 gennaio 1991 n. 3647A del Consiglio di Stato,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}
Per la formazione permanente dei giuristi è stanziato un credito annuo massimo di fr. 25’000.-.

### Art. 2 {#art_2}
L’importo viene iscritto al conto di gestione corrente del Tribunale di appello che lo gestisce tramite una speciale commissione.

### Art. 3 {#art_3}
Il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1991, 63.

Entrata in vigore: 22 febbraio 1991 - BU 1991, 63.