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### Legge

### di applicazione della legge federale sull’armonizzazione

### dei registri e concernente la banca dati movimento della popolazione

(del 5 giugno 2000)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 7 dicembre 1999 n. 4946 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 19 maggio 2000 n. 4946 R della Commissione della legislazione;

- viste la legge federale del 23 giugno 2006 sull’armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone (LArRa) e l’ordinanza del 21 novembre 2007 sull’armonizzazione dei registri (OArRa);

### decreta:

Capitolo primo

### Disposizioni generali

#### Scopo e campo di applicazione

### Art. 1 {#art_1}

La presente legge disciplina l’applicazione della legislazione federale in materia di armonizzazione dei registri degli abitanti e di altri registri ufficiali di persone.

Essa persegue lo scopo:

a) di semplificare la raccolta dei dati a fini statistici attraverso l’armonizzazione dei registi ufficiali di persone;

b) di semplificare lo scambio dei dati personali tra i diversi registri;

c) di permettere la raccolta e l’aggiornamento coordinato, economico, rapido e sicuro dei dati dei registri, per gli usi di organi amministrativi della Confederazione, del Cantone, dei Comuni e di terzi autorizzati (in seguito utilizzatori).

Essa si applica:

a) ai registri degli abitanti e ai cataloghi elettorali dei Comuni;

b) alla banca dati Movimento della popolazione (in seguito Movpop);

c) ad altri archivi cantonali o comunali di persone designati dal Consiglio di Stato in quanto rientrino nella fattispecie del cpv. 2.

#### Autorità competenti

### Art. 2 — Il Consiglio di Stato designa: {#art_2}

a) il servizio ufficiale competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione dei registri (in seguito Servizio);

b) il servizio preposto alla gestione di Movpop (in seguito Servizio Movpop).

Capitolo secondo

### Armonizzazione dei registri

#### Consiglio di Stato

### Art. 2a {#art_2a}

Il Consiglio di Stato può ordinare la raccolta di informazioni supplementari necessarie o utili allo svolgimento dei compiti che la legislazione federale o cantonale assegna al Cantone.

Il Consiglio di Stato regola l’accesso e l’utilizzazione del nuovo numero AVS a 13 cifre da parte dei Servizi dell’Amministrazione pubblica che ne fanno richiesta per lo svolgimento dei loro obblighi legali.

#### Servizio

### Art. 2b {#art_2b}
Il Servizio è competente per il coordinamento, la realizzazione e il controllo della qualità dell’armonizzazione, in particolare:

a) coordina la collaborazione con gli altri Servizi dell’amministrazione, con i Comuni e con le ditte informatiche che forniscono loro i programmi di gestione dei dati, sia per quanto riguarda l’adeguamento dei registri degli abitanti alle direttive federali, sia per quanto riguarda la verifica e l’adeguamento del registro federale degli edifici e delle abitazioni (in seguito REA);

b) organizza in proprio le attività volte al miglioramento del REA;

c) è competente per la trasmissione dei dati ai servizi federali conformemente a quanto previsto dalle disposizioni federali in materia di armonizzazione dei registri.

#### Comuni

### Art. 2c {#art_2c}
Le autorità comunali collaborano con le autorità federali e cantonali nell’applicazione delle normative sull’armonizzazione dei registri, e in particolare:

a) adeguano il contenuto del loro registro degli abitanti e le modalità tecniche di gestione e trasmissione dei dati alle direttive emanate dal servizio Movpop, in collaborazione con il Servizio, in applicazione delle normative federali;

b) mettono a disposizione di Movpop i dati dei registri degli abitanti;

c) collaborano con il Servizio nella verifica del REA e nell’assegnazione a ogni persona degli indicatori dell’edificio e dell’abitazione (in seguito identificatori).

Capitolo terzo

### Banca dati Movimento della popolazione

#### Consiglio di Stato

### Art. 3 {#art_3}
Il Consiglio di Stato è l’autorità di vigilanza sul Movpop e definisce in particolare:

a) il catalogo dei dati di Movpop;

b) ...;

c) le modalità di elaborazione dei dati di Movpop;

d) le modalità d’accesso a Movpop;

e) la ripartizione proporzionale all’uso dei costi di Movpop, tra i centri di costo dell’amministrazione cantonale;

f) le tariffe e gli emolumenti a copertura dei costi per l’accesso ai dati di Movpop da parte di terzi ai sensi dell’art. 8, ritenuta la gratuità per i Comuni, i Patriziati e i consorzi di Comuni e la facoltà di prevedere tariffe ridotte per giustificati motivi di interesse pubblico.

#### Proprietà dei dati

### Art. 4 {#art_4}

...

I dati sono proprietà del Comune.

L’iscrizione a Movpop non si sostituisce al valore dei registri pubblici e delle procedure stabilite per legge.

#### Origine, aggiornamento e scambio dei dati

### Art. 5 {#art_5}

I dati di Movpop provengono dal controllo abitanti dei Comuni, mentre altri soggetti amministrativi (federali o cantonali) possono proporre modifiche, che divengono effettive solo con il consenso del Comune proprietario dei dati.

Il Consiglio di Stato può autorizzare servizi dell’amministrazione cantonale ad aggiornare dati di cui i Comuni non sono in possesso.

I Comuni aggiornano tempestivamente i dati raccolti in Movpop, nel rispetto delle segnalazioni giunte da altri servizi amministrativi federali o cantonali, e dei contenuti, delle modalità tecniche e dei tempi di trasmissione fissati dal servizio Movpop.

In caso di cambiamento di domicilio, viene assicurato lo scambio informatizzato e criptato dei dati di base della persona tra il Comune di provenienza e quello di destinazione.

Lo scambio di dati tra Comuni, amministrazione cantonale e amministrazione federale è gratuito.

#### Autorizzazione d’accesso:

#### 1. ai Comuni

### Art. 6 {#art_6}

Il Consiglio di Stato regola l’accesso dei Comuni ai dati di Movpop.

I Comuni non possono fornire a terzi dati ai quali hanno accesso per il tramite della banca dati e che concernono persone domiciliate presso altri Comuni.

#### 2. all’amministrazione cantonale

### Art. 7 {#art_7}

Il Consiglio di Stato regola l’accesso a Movpop degli utilizzatori appartenenti all’amministrazione cantonale, nei limiti della LPDP.

I Comuni non sono tenuti a fornire separatamente agli utilizzatori di Movpop i dati ai quali essi possono accedere tramite Movpop.

#### 3. a terzi

### Art. 8 {#art_8}

Il Consiglio di Stato conferisce in via eccezionale a terzi l’autorizzazione d’accesso a Movpop.

L’autorizzazione presuppone lo svolgimento di un compito pubblico previsto dalla legge e un interesse legittimo importante a svolgerlo utilizzando Movpop.

Un diritto all’autorizzazione esiste soltanto per i consorzi di Comuni e per le amministrazioni patriziali. Negli altri casi, il Consiglio di Stato decide a propria discrezione e definitivamente.

L’autorizzazione a scopi di ricerca scientifica è possibile anche a privati, se è garantita l’anonimità dei dati.

#### Autorizzazione tecnica

### Art. 9 {#art_9}
Le applicazioni informatiche dei Comuni e di terzi che interfacciano Movpop devono essere autorizzate dal Consiglio di Stato.

#### Rimedi giuridici

### Art. 10 {#art_10}
Contro le decisioni del Consiglio di Stato riguardanti Movpop è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Capitolo quarto

### Disposizioni finali

#### Protezione dei dati

### Art. 11 {#art_11}
Rimangono riservate le disposizioni federali e cantonali sulla protezione dei dati personali.

#### Disposizioni esecutive

### Art. 11a {#art_11a}
Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di esecuzione e di organizzazione necessarie all’applicazione della presente legge.

#### Entrata in vigore

### Art. 12 {#art_12}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data d’entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2001, 281.

Titolo modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Ingresso modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Frase modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Lett. abrogata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Lett. modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.3.2012 - BU 2012, 83.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Cpv. abrogato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Capitolo introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Nota marginale modificata dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. modificato dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Art. introdotto dalla L 18.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 127.

Entrata in vigore: 1° ottobre 2001 - BU 2001, 281.