## 130.350

### Regolamento

### concernente la cooperazione allo sviluppo e l’aiuto

### umanitario internazionale

(del 15 gennaio 2002)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

Ritenuto di consolidare e meglio disciplinare la prassi esistente in materia di aiuto internazionale, quale espressione del principio di solidarietà e contributo per perseguire a lungo termine un migliore equilibrio nell’ambito della comunità internazionale, considerato comunque che il tema rientra prioritariamente nelle competenze della Confederazione

### risolve:

Capitolo I

### Cooperazione allo sviluppo

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
La cooperazione allo sviluppo appoggia gli sforzi dei Paesi in via di sviluppo per migliorare le condizioni di vita delle loro popolazioni.

Prioritariamente vengono sostenuti i Paesi nei quali si indirizza l’aiuto federale, promuovendo in particolare:

a) l’educazione, la formazione e la cultura,

b) l’assistenza alle famiglie e la salute pubblica,

c) l’infrastruttura, segnatamente nel campo della produzione agricola, dell’alloggio primario e dei servizi di urbanizzazione essenziali.

#### Forme

### Art. 2 {#art_2}
La cooperazione allo sviluppo può assumere le forme seguenti:

a) aiuto finanziario a favore di progetti realizzati da organizzazioni di aiuto private ticinesi, o diretti o coordinati sul posto direttamente da cittadini ticinesi;

b) aiuto finanziario, assumendo o contribuendo al costo di progetti di sviluppo realizzati da organizzazioni di aiuto private a livello nazionale;

c) partecipazione a progetti di cooperazione realizzati congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.

#### Procedura

### Art. 3 {#art_3}
L’aiuto si concretizza previa presentazione di un’istanza con proposte documentate, con relativo piano di finanziamento, tempi e modalità di concretizzazione.

L’aiuto può essere sostenuto e dilazionato su più anni.

Il destinatario trasmette all’organo preposto dal Cantone un rapporto sull’utilizzazione dell’aiuto finanziario.

Capitolo II

### Aiuto umanitario

#### Scopo

### Art. 4 {#art_4}
L’aiuto umanitario contribuisce, mediante misure preventive e di soccorso, a preservare la vita umana in pericolo e ad alleviare le sofferenze. Esso è destinato in particolare alle popolazioni vittime di una catastrofe naturale o di un conflitto armato.

Prioritariamente vengono considerati i Paesi in via di sviluppo, le Regioni europee con le quali sussistono rapporti qualificati e con i quali la Confederazione tiene rapporti e relazioni diplomatiche.

#### Forme

### Art. 5 {#art_5}
L’aiuto umanitario può assumere le forme seguenti:

a) aiuto finanziario, contribuendo al costo di azioni realizzate dalla Croce Rossa Svizzera o dalle organizzazioni nazionali citate all’art. 2, lett. b;

b) in casi particolari, aiuto finanziario a favore di azioni realizzate da organizzazioni cantonali come all’art. 2, lett. a);

c) partecipazione ad azioni realizzate congiuntamente nell’ambito della cooperazione transfrontaliera.

#### Procedura

### Art. 6 {#art_6}
Si applicano le modalità di cui all’art. 3, salvo contributi finanziari in seguito all’evento dettati dall’urgenza.

#### Sostegno di azioni che salvaguardano

#### i diritti dell’uomo

### Art. 7 {#art_7}
Nell’ambito dell’aiuto umanitario lo Stato sostiene, anche, per il tramite di Organizzazioni nazionali o internazionali, azioni che perseguono lo scopo di salvaguardare i diritti dell’uomo, quale imperativo morale e presupposto per uno sviluppo durevole.

Capitolo III

### Finanziamento. Programma quadriennale. Competenza.

### Disposizioni finali

#### Finanziamento

### Art. 8 {#art_8}
Il finanziamento avviene mediante il credito iscritto annualmente a preventivo.

In base al rendiconto annuale il Consiglio di Stato informa sull’impiego dei fondi stanziati.

#### Competenza

### Art. 9 {#art_9}
L’applicazione del presente regolamento è affidato alla Cancelleria dello Stato.

#### Disposizioni finali

### Art. 10 {#art_10}
Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2002, 14.

Entrata in vigore: 18 gennaio 2002 - BU 2002, 14.