## 400.160

### Regolamento

### del Centro di risorse didattiche e digitali

(del 3 dicembre 2014)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– richiamato l’art. 67 della legge della scuola del 1° febbraio 1990,

### decreta:

#### Istituzione e compiti

### Art. 1 {#art_1}

Nell’ambito del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è istituito il Centro di risorse didattiche e digitali (di seguito CERDD).

Il CERDD è subordinato alla Divisione della scuola, lavora in stretta collaborazione con la Divisione della formazione professionale e si occupa:

a) di raccogliere, rendere fruibile e curare la produzione di risorse didattiche per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche grazie ai propri servizi di documentazione;

b) di definire e aggiornare il quadro di riferimento di valenza pedagogica del Dipartimento riguardo alle tecnologie e ai media elettronici;

c) di stimolare, promuovere e sostenere l’adozione delle risorse digitali per l’apprendimento (di seguito RDA), sulla base della ricerca-azione;

d) di progettare, realizzare e gestire le infrastrutture informatiche delle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con gli altri attori di cui all’art. 4, nonché fungere da «service desk» per istituti e docenti;

e) di progettare, realizzare e gestire i servizi e i materiali didattici in collaborazione con i docenti e gli esperti di materia;

f) di stimolare la collaborazione e la condivisione fra docenti e fra allievi a proposito di materiali didattici e RDA;

g) di collaborare a definire le necessità di formazione iniziale e continua dei docenti e dei quadri scolastici in merito alle RDA, individuando gli attori in grado di garantire la formazione necessaria e sorvegliandone l’operato;

h) di fungere da riferimento e sostegno per i docenti in ambito RDA e per la produzione di supporti multimediali;

i) di studiare l’evoluzione del quadro giuridico di riferimento in merito alle RDA;

j) di seguire e valutare l’evoluzione dei dispositivi tecnici, dei servizi e delle infrastrutture in collaborazione con il Centro sistemi informativi;

k) di pianificare e gestire gli investimenti in tecnologia e RDA (personale, infrastrutture hardware e software) in collaborazione con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica;

l) di organizzare eventi culturali, esposizioni didattiche ecc.

#### Organizzazione

### Art. 2 {#art_2}

Il CERDD è composto dai seguenti settori operativi:

a) servizi di documentazione e attività culturali;

b) risorse digitali per l’apprendimento;

c) servizi web e multimediali;

d) servizi informatici.

Il direttore del CERDD:

a) ne dirige e coordina l’attività;

b) ne assicura le relazioni con gli istituti scolastici e i servizi che svolgono attività o ricerche utili agli scopi del centro;

c) lo rappresenta nei rapporti con i diversi settori scolastici e con tutti gli ambiti interessati;

d) ne cura i rapporti con i servizi analoghi degli altri Cantoni e intercantonali.

#### Sede e sottosede

### Art. 3 {#art_3}
La sede del CERDD è a Bellinzona e la sottosede nel Luganese.

#### Collaborazione

### Art. 4 {#art_4}

Il CERDD collabora con gli istituti scolastici del Cantone, con la Divisione della formazione professionale, con la Divisione della cultura e degli studi universitari, con il Dipartimento formazione e apprendimento della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, con l’Istituto universitario federale per la formazione professionale, con il Centro sistemi informativi e la Sezione della logistica.

Il CERDD inoltre può collaborare con altri enti per l’organizzazione di eventi specifici come esposizioni, conferenze o seminari.

#### Competenze decisionali in materia finanziaria

### Art. 5 {#art_5}
Le competenze decisionali in materia di spesa a gestione corrente sono attribuite come segue:

a) al direttore del CERDD fino a fr. 10’000.–;

b) al capodivisione per importi superiori a fr. 10’000.– e fino a fr. 30’000.–;

c) al direttore del Dipartimento per importi superiori a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

d) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 100’000.–.

#### Entrata in vigore

### Art. 6 {#art_6}
Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU 2014, 505.

Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

Art. modificato dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.

Nota marginale modificata dal R 23.12.2014; in vigore dal 30.12.2014 - BU 2014, 593.