## 406.160

### Regolamento

### sulle supplenze dei docenti

del 13 febbraio 1996 (stato 1° gennaio 2025)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 82 della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995,

### decreta:

#### Campo d’applicazione

### Art. 1 {#art_1}

Il presente regolamento si applica alle supplenze dei docenti nelle scuole cantonali e comunali di ogni ordine e grado.

Le denominazioni utilizzate si intendono al maschile e al femminile.

#### Supplenza interna

### Art. 2 {#art_2}

Nelle scuole cantonali, per le assenze fino a tre giorni si provvede con supplenze non retribuite ad opera di altri docenti della sede.

Eccezioni sono autorizzate dalla rispettiva direzione di divisione.

#### Criteri di scelta

### Art. 3 {#art_3}

Il supplente esterno è scelto tra gli abilitati all’insegnamento nei corrispondenti ordini di scuola e materie, subordinatamente a chi ha conseguito o è prossimo a conseguire titoli di studio o altre abilitazioni che ne fanno presumere l’idoneità.

A pari indizi di idoneità, è data priorità a cittadini domiciliati nel Cantone, e fra questi a chi è in condizione economica più sfavorita.

La qualità delle prestazioni precedentemente fornite giustifica deroghe ai criteri di priorità definiti nei capoversi precedenti.

Ai supplenti è richiesta la conoscenza della lingua italiana e di altre due lingue nazionali.

#### Competenza

### Art. 4 {#art_4}

L’assunzione del supplente compete al direttore dell’Istituto scolastico, riservate le competenze definite dalle norme per le scuole comunali.

Le sezioni dell’insegnamento e della formazione possono diramare elenchi di supplenti ai quali fare capo; il direttore d’Istituto può discostarsi da tali elenchi per motivi fondati e conformi all’art. 3.

#### Retribuzione

### Art. 5 {#art_5}

I supplenti sono retribuiti per le ore di lezione effettivamente impartite, sulla base del seguente compenso settimanale corrispondente all’orario completo del docente supplito:

a) 1'330 franchi nelle scuole dell’infanzia senza refezione;

b) 1'535 franchi nelle scuole dell’infanzia con refezione e nelle scuole elementari. La stessa tariffa si applica agli operatori della differenziazione curricolare (scuola media) e agli educatori (scuola media);

c) 1’652 franchi nelle scuole professionali di base senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica agli operatori pedagogici per l’integrazione (scuole speciali);

d) 1'710 franchi nelle scuole medie, nelle scuole speciali, nelle scuole professionali di base con bachelor o master, nelle scuole specializzate superiori senza titolo specifico o con terziario B. La stessa tariffa si applica ai docenti di sostegno pedagogico (scuole comunali), agli psicopedagogisti, logopedisti, psicomotricisti, ergoterapisti (scuole speciali) e docenti di musica strumentale (scuole medie superiori);

e) 1'863 franchi nelle scuole medie superiori e nelle scuole specializzate superiori con bachelor o master.

La retribuzione come sopra comprende le indennità per vacanze; non è riconosciuta indennità per ore di lezione non effettivamente impartite a motivo di calendario scolastico, di impedimento del supplente o di altro motivo.

#### Diritto suppletorio e incarico

### Art. 6 {#art_6}

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Codice delle obbligazioni.

...

Rimane riservata l’applicazione, per le scuole comunali, dei disposti dell’art. 11 cpv. 2 della legge sulla scuola dell’infanzia e sulla scuola elementare.

#### Norme finali

### Art. 7 {#art_7}

Questo regolamento abroga il regolamento sulle supplenze nelle scuole di ogni ordine e grado del 3 febbraio 1981 e modifiche successive.

Questo regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore dal 1° agosto 1996.

Pubblicato nel BU 1996, 59.

Cpv. modificato dal R 30.3.2004; in vigore dal 1.7.2004 - BU 2004, 162.

Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2004, 162.

Cpv. modificato dal R 13.12.2017; in vigore dal 1.1.2018 - BU 2017, 463.

Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.

Lett. modificata dal R 15.2.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 35.

Cpv. modificato dal R 18.1.2023; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2023, 14; precedenti modifiche: BU 2005, 273; BU 2009, 371; BU 2015, 82; BU 2020, 22 e 127.

Art. modificato dal R 29.1.2008; in vigore dal 1.9.2008 - BU 2008, 98.

Cpv. abrogato dal R 18.12.2024; in vigore dal 1.1.2025 - BU 2024, 347; precedente modifica: BU 2015, 82.