## 416.120

### Regolamento

### sull’orientamento scolastico e professionale

del 1° luglio 2014 (stato 24 ottobre 2025)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sull’orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform),

### decreta:

Capitolo primo

### Organizzazione

#### Dipartimento competente

### Art. 1 {#art_1}

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l’organizzazione dell’orientamento scolastico e professionale.

Esso vi provvede tramite l’Ufficio dell’orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.

#### Direzione dell’ufficio

### Art. 2 {#art_2}
Il direttore dell’ufficio:

a) dirige e coordina l’attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione;

b) designa il responsabile del servizio di documentazione;

c) assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l’orientamento;

d) rappresenta l’ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell’economia;

e) cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;

f) presiede il collegio degli orientatori.

#### Sedi regionali

### Art. 3 {#art_3}

Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.

Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d’attività:

a) l’orientamento degli allievi nella scuola media, nelle cui sedi è garantita una presenza regolare settimanale dell’orientatore;

b) la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all’orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua);

c) la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione.

Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell’ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.

#### Servizio di orientamento alle scuole universitarie

### Art. 4 {#art_4}
Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all’interno dell’ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze:

a) agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;

b) agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente.

#### Servizio di documentazione

### Art. 5 {#art_5}

Il servizio di documentazione è organizzato all’interno dell’ufficio ed assicura l’informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.

In particolare, il servizio:

a) redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;

b) gestisce i siti internet e le banche dati relative all’informazione documentaria dell’orientamento;

c) svolge attività di informazione verso il pubblico.

Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.

#### Collegio degli orientatori

### Art. 6 {#art_6}
Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all’anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all’orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all’intenzione dell’ufficio.

Capitolo secondo

### Compiti

#### Consulenza

### Art. 7 {#art_7}

La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.

Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.

La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.

Le prestazioni di cui all’articolo 29 capoverso 3 lettera c Lorform e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino e di cittadini svizzeri domiciliati all’estero sono a pagamento. La tariffa oraria è di 80 franchi; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell’orientatore.

Le prestazioni indicate nel presente regolamento, richiamata la Lorform, sono esclusivamente rivolte a giovani e adulti residenti in Svizzera e a cittadini svizzeri residenti all’estero.

#### Informazione scolastica e professionale

### Art. 8 {#art_8}

L’informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l’insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.

Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.

A livello individuale le sedi regionali assicurano l’informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull’evoluzione del mercato del lavoro.

#### Collocamento a tirocinio

### Art. 9 {#art_9}

L’ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l’opera di informazione e per l’aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.

Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell’indagine annuale sul collocamento a tirocinio.

Capitolo terzo

### Collaborazioni

#### Collaborazioni:

#### a) con la scuola media

### Art. 10 {#art_10}

Nel secondo biennio di scuola media l’informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un’altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell’ufficio e delle sedi regionali.

L’ufficio e le sedi regionali:

a) elaborano e forniscono il materiale informativo necessario;

b) assicurano l’informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell’informazione collettiva.

#### b) con altri enti

### Art. 11 {#art_11}

L’ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.

Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell’ufficio.

Capitolo quarto

### Disposizioni finali

#### Entrata in vigore

### Art. 12 {#art_12}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.

Pubblicato nel BU 2014, 338.

Lett. modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.

Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213; precedente modifica: BU 2015, 211.

Cpv. introdotto dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.