## 442.310

### Regolamento

### della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst

(del 16 dicembre 2014)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti il messaggio 11 marzo 1966 n. 1353 del Consiglio di Stato e l’art. 3 cpv. 2 della legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}
Il presente regolamento ha lo scopo di definire l’attività della Pinacoteca cantonale Giovanni Züst (di seguito Pinacoteca).

### Art. 2 {#art_2}
La Pinacoteca ha il compito di concorrere a promuovere e animare la vita culturale del Cantone nel settore delle arti figurative attraverso:

a) la conservazione e valorizzazione delle opere d’arte ad essa affidate, con particolare riferimento alla cultura artistica regionale e lombarda antica e moderna;

b) …;

c) la mediazione culturale, la collaborazione con le scuole, gli enti, le associazioni e le persone che operano nel settore delle arti figurative con scopi di interesse pubblico.

### Art. 3 {#art_3}

La Pinacoteca è affidata alla responsabilità di un direttore-conservatore (di seguito direttore) ed è attribuita al Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento).

La sua attività è esaminata, in modo autonomo, da una commissione scientifica consultiva designata dal Consiglio di Stato.

### Art. 4 {#art_4}
Il direttore dirige e coordina l’esecuzione dei compiti affidati alla Pinacoteca, in accordo con la politica museale del Cantone.

### Art. 5 {#art_5}

La commissione scientifica vigila sulle attività della Pinacoteca collaborando con il direttore. In particolare:

a) verifica e approva il programma espositivo annuale o pluriennale;

b) sostiene la Pinacoteca presso le autorità;

c) favorisce le relazioni con altri musei cantonali, svizzeri ed esteri;

d) esprime il proprio parere sulle acquisizioni e sul prestito di opere d’arte appartenenti alla collezione;

e) prende posizione su eventuali contestazioni circa l’attività della Pinacoteca;

f) suggerisce attività espositive o culturali.

La commissione scientifica si compone di 7 membri, fra cui un presidente, designati ogni 4 anni dal Consiglio di Stato. Essa comprende esperti riconosciuti nel campo delle arti figurative e della museologia, un rappresentante della città di Mendrisio, il direttore del Museo d’arte della Svizzera italiana, un delegato della Divisione della cultura e degli studi universitari (di seguito DCSU).

La commissione è convocata dal presidente, sentito il direttore della Pinacoteca, almeno due volte all’anno. Essa trasmette il verbale delle sue riunioni alla DCSU e redige un rapporto annuale all’indirizzo del Consiglio di Stato.

### Art. 6 {#art_6}

Richiamato l’art. 14 del regolamento della legge sul sostegno alla cultura del 16 dicembre 2014 le eventuali acquisizioni di opere d’arte da parte della Pinacoteca avvengono secondo le disponibilità a preventivo.

Le attività espositive e di mediazione culturale sono finanziate da stanziamenti decisi in sede di preventivo annuale e da liberalità di terzi, enti pubblici o privati.

Le altre spese sono assunte dal Cantone.

Il direttore, d’accordo con la commissione scientifica, preavvisa l’accettazione di donazioni, la cui decisione compete al Consiglio di Stato.

### Art. 7 {#art_7}
La competenza decisionale in base al valore per le eventuali acquisizioni di opere d’arte destinate alla collezione cantonale su proposta del direttore della Pinacoteca è attribuita:

a) al direttore della Pinacoteca per le opere di un valore fino a fr. 5’000.–;

b) alla DCSU per le opere di un valore superiore a fr. 5’000.– e fino a fr. 30’000.–;

c) al Dipartimento per le opere di un valore superiore a fr. 30’000.– e fino a fr. 100’000.–;

d) al Consiglio di Stato per le opere di un valore oltre fr. 100’000.–.

### Art. 8 {#art_8}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2015.

Pubblicato nel BU 2014, 564.

Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

Cpv. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.

Art. modificato dal R 8.11.2017; in vigore dal 10.11.2017 - BU 2017, 397.