## 550.250

### Regolamento

### sull’ordine pubblico

### (ROrP)

del 6 aprile 2016 (stato 21 febbraio 2025)

## IL CONSIGLIO di stato

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 7 della legge sull’ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LOrP);

visto l’art. 8 della legge sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici del 23 novembre 2015 (LDiss),

### decreta:

#### Competenza

### Art. 1 {#art_1}

I corpi di polizia comunali strutturati (in seguito: polizie comunali) allestiscono i rapporti di denuncia per infrazioni avvenute sul loro territorio giurisdizionale e li trasmettono ai competenti municipi per la relativa decisione. Analoga facoltà è riservata alla polizia cantonale.

Le denunce o segnalazioni da parte di privati cittadini sono indirizzate e istruite dalle polizie comunali.

#### Importi

### Art. 2 {#art_2}

Per le infrazioni di cui all’art. 2 cpv. 1 LOrP i municipi applicano, di principio, i seguenti importi di multa:

a) accattonaggio da fr. 100.– a fr. 300.–

b) animali vaganti da fr. 100.– a fr. 500.–

c) edifici pericolanti da fr. 200.– a fr. 1’000.–

d) imbrattamento di beni pubblici da fr. 200.– a fr. 500.–

e) disturbo alla tranquillità pubblica da fr. 100.– a fr. 300.–

f) schiamazzi notturni da fr. 100.– a fr. 300.–

g) esercizio della prostituzione da fr. 200.– a fr. 500.–

h) adescamento da fr. 200.– a fr. 500.–

i) …

l) …

…

3In caso di recidiva, riservata l’applicazione dell’art. 6 cpv. 1 lett. b), di condizioni economiche agiate o di particolari condizioni personali dell’autore, i municipi possono applicare importi di multa superiori a quelli indicati nei capoversi precedenti, fino al massimo previsto dall’art. 5 cpv. 1 LOrP.

#### Formularistica

### Art. 3 {#art_3}
Per i loro rapporti di denuncia, le polizie comunali e cantonale utilizzano la formularistica allestita dal Dipartimento delle istituzioni.

#### Istruzioni

### Art. 4 {#art_4}
Il Dipartimento delle istituzioni può, se necessario, emanare istruzioni all’indirizzo dei municipi o delle polizie comunali e cantonale, per disciplinare aspetti pratici o di dettaglio delle procedure contravvenzionali.

#### Dati centralizzati

### Art. 5 {#art_5}
I municipi trasmettono una copia di ogni decreto di multa cresciuto in giudicato ad una centrale cantonale di raccolta dati stabilita dal Dipartimento, al fine di documentare l’esistenza della recidiva (art. 2 cpv. 3). Le polizie comunali fanno capo a questa banca dati per segnalare nei loro rapporti di denuncia l’eventuale esistenza di condanne precedenti.

#### Deferimento

### Art. 6 {#art_6}

I municipi trasmettono al Ministero pubblico i rapporti di denuncia in caso di:

a) particolare gravità, qualora ricorrano condizioni personali dell’autore o altre circostanze concrete;

b) recidività, qualora il denunciato, a tre riprese, risulti essere già stato condannato dai municipi a una multa per la medesima infrazione;

c) concorso con altri reati contemplati nel Codice penale svizzero (CP) o in altre leggi speciali federali o cantonali.

L’incarto da trasmettere al Ministero pubblico deve essere completato, ad opera della polizia comunale, da una verbalizzazione formale del denunciato secondo le norme previste dal Codice di procedura penale (CPP).

#### Anticipata garanzia

### Art. 7 {#art_7}

Per la riscossione dell’anticipata garanzia necessaria per la copertura delle spese procedurali e della multa, le polizie comunali applicano, per analogia, le modalità già previste per i reati contemplati dalla legge federale sulla circolazione stradale (LCStr).

La designazione di un recapito legale in Svizzera, deve essere annotata sul rapporto di denuncia e sottoscritta dal denunciato.

#### Norme comunali

### Art. 8 {#art_8}
Le disposizioni comunali in contrasto con la LOrP non sono più applicabili dopo l’entrata in vigore del presente regolamento.

#### Entrata in vigore

### Art. 9 {#art_9}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° luglio 2016.

Pubblicato nel BU 2016, 197.

Titolo modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

Ingresso modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

Lett. abrogata dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

Cpv. abrogato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

Cpv. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.

Art. modificato dal R 19.2.2025; in vigore dal 21.2.2025 - BU 2025, 44.