## 444.100

### Decreto legislativo

### sulla costituzione della Fondazione per l’Orchestra

### della Svizzera italiana

(del 5 novembre 1990)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 5 luglio 1990 n. 3649 del Consiglio di Stato,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}
Il Consiglio di Stato è autorizzato a partecipare alla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” con sede a Lugano.

### Art. 2 {#art_2}
È stanziato un credito di fr. 75'000.-- da iscrivere nel conto degli investimenti del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (in seguito Dipartimento), per la partecipazione del Cantone al capitale in dotazione della Fondazione.

### Art. 3 {#art_3}

Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell’orchestra.

Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

### Art. 4 {#art_4}
Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

### Art. 5 {#art_5}
Il Cantone garantisce inoltre un ulteriore margine di fr. 400’000.- nel caso di sviluppo dell’attività o di eventuali deficit.

### Art. 6 {#art_6}
La spesa è da iscrivere nella gestione corrente del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport.

### Art. 7 {#art_7}
La “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera Italiana” è esente da qualsiasi imposta cantonale e comunale.

### Art. 8 {#art_8}
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1990, 395

Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133.

Art. modificato dal DL 17.12.2008; in vigore dal 1.3.2009 - BU 2009, 133; precedente modifica: BU 2005, 57.

Art. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 386.

Entrata in vigore: 14 dicembre 1990 – BU 1990, 395.