## 821.150

### Regolamento

### concernente le vaccinazioni contro le malattie trasmissibili

(del 18 febbraio 2003)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

- gli art. 4, 26, 28, 32, 33, 41, 42 e 43 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
Per combattere la diffusione di malattie trasmissibili, il Dipartimento della sanità e della socialità (di seguito Dipartimento) promuove la vaccinazione della popolazione contro le seguenti malattie:

- difterite

- tetano

- pertosse

- poliomielite

- morbillo

- parotite

- rosolia

- haemophilus influenzale tipo b

- epatite B

- influenza

#### Vaccinazioni straordinarie

### Art. 2 {#art_2}
In caso di pericolo d’epidemia, il Consiglio di Stato, su proposta del Medico cantonale, può ordinare ai sensi dell’art. 41, cpv. 2, della Legge sanitaria, vaccinazioni obbligatorie locali, regionali o per l’intero territorio del Cantone.

#### Direttive del Medico cantonale

### Art. 3 {#art_3}
Il Medico cantonale emana apposite direttive tecnico-scientifiche, nelle quali sono stabilite le indicazioni mediche per le vaccinazioni e le modalità della loro esecuzione.

#### Valutazione della copertura vaccinale

### Art. 4 {#art_4}

Il Medico cantonale valuta periodicamente la copertura vaccinale della popolazione per ogni malattia per la quale il Dipartimento promuove la vaccinazione.

A tale scopo egli può avvalersi del Servizio di medicina scolastica e della collaborazione di specialisti esterni.

#### Norma abrogativa ed entrata in vigore

### Art. 5 {#art_5}
Questo regolamento abroga e sostituisce quello del 26 marzo 1991 ed entra in vigore con la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 2003, 76.

Entrata in vigore: 21 febbraio 2003 - BU 2003, 71.