## 822.200

### Legge

### sulla coltivazione della canapa e sulla vendita

### al dettaglio dei suoi prodotti

### (Lcan)

(del 24 giugno 2002)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visto il messaggio 22 febbraio 2000 no. 4981 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 5 giugno 2002 n. 4981R della Commissione della legislazione,

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
La legge disciplina la coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio di prodotti a base di canapa.

#### Definizione

### Art. 2 {#art_2}
Ai sensi della presente legge costituiscono canapa le foglie, gli stigmi dei fiori e il fusto della pianta.

## TITOLO I

### Vendita al dettaglio di canapa

#### Autorizzazione

### Art. 3 {#art_3}

La vendita al dettaglio di canapa è soggetta ad autorizzazione secondo le condizioni della presente legge.

L'autorizzazione può essere rilasciata solo a persone fisiche e a carattere personale. Il titolare dell’autorizzazione è tenuto a notificare al Consiglio di Stato ogni cambiamento relativo alla gerenza del negozio o alla vendita ambulante.

Per le persone giuridiche e le società di persone occorre l’autorizzazione per le persone fisiche che nel loro ambito esplicano un’attività ai sensi della presente legge. Ad esse deve essere conferito il diritto di firma.

#### Limitazioni della vendita

### Art. 3a {#art_3a}
È proibito vendere canapa ai minorenni.

#### Requisiti

### Art. 4 {#art_4}

L’autorizzazione è rilasciata, ad istanza, alla persona che adempie i seguenti requisiti:

a) gode di ottima reputazione e garantisce un’attività irreprensibile;

b) non è stata condannata in Svizzera o all’estero, negli ultimi dieci anni, per reati intenzionali atti a togliere la sua buona reputazione.

L’autorizzazione è in ogni caso negata alla persona già condannata definitivamente per reati contemplati dalla legislazione sugli stupefacenti.

#### Validità, revoca ed effetti

### Art. 5 {#art_5}

L’autorizzazione è valida cinque anni.

Essa è revocata immediatamente allorché i presupposti per il suo rilascio non sono più adempiuti.

È esclusa ogni responsabilità dello Stato per danni correlati alla revoca dell’autorizzazione.

#### Divieto di apertura

### Art. 6 {#art_6}

La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti posti in prossimità di scuole e di edifici destinati ai giovani, quali ad esempio foyer, centri sportivi o ricreativi, oratori.

I comuni possono prevedere delle zone ove è ammessa la vendita al dettaglio di canapa.

#### Gestione dei negozi

### Art. 7 {#art_7}
Se la vendita al dettaglio è condotta in locali stabili, il negozio deve essere gestito personalmente dalla persona titolare dell’autorizzazione, la quale può avvalersi della collaborazione di terzi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità.

#### Condizioni per la vendita al dettaglio

### Art. 8 {#art_8}
La vendita al dettaglio di canapa ai sensi della presente legge viene autorizzata dal Consiglio di Stato. Il richiedente deve presentare la domanda di autorizzazione corredata dai seguenti documenti:

a) ...

b) estratto del casellario giudiziale;

c) dichiarazione del Municipio che attesti che le norme comunali sono rispettate oppure il preavviso del Municipio ad aprire il negozio nel luogo scelto dall’istante.

#### Obbligo di notifica

### Art. 9 {#art_9}

Chi è in possesso dell’autorizzazione per la vendita al dettaglio di canapa è tenuto a notificare annualmente all’Autorità competente il tenore massimo di THC dei prodotti commercializzati.

L’Autorità competente è legittimata ad effettuare i controlli.

#### Pubblicità

### Art. 10 {#art_10}
È vietata, sotto ogni sua forma e mediante ogni mezzo, la pubblicità riferita direttamente o alludente al consumo della canapa quale stupefacente.

#### Rapporti con altre leggi

### Art. 11 {#art_11}
Sono riservate le norme sulla vendita ambulante, sugli esercizi pubblici, sull’apertura e chiusura dei negozi, sulle insegne e scritte destinate al pubblico nonché le norme sulle autorizzazioni eccezionali previste dalla legislazione federale e segnatamente quella prevista all’art. 8 cpv. 5 della legge federale sugli stupefacenti.

#### Autorità competenti e tassa

### Art. 12 {#art_12}

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per l’applicazione della legge.

Per il rilascio dell’autorizzazione è prelevata una tassa di fr. 500.-- al massimo.

## TITOLO II

### Coltivazione

#### Coltivazione

### Art. 13 {#art_13}

La coltivazione della canapa all’interno e all’esterno è subordinata a un obbligo di notifica preventivo e annuale all’Autorità competente e deve rispettare i disposti dell’Ordinanza federale sulle sementi e i tuberi-seme del 7 dicembre 1998.

Ogni coltivatore dovrà essere a conoscenza della concentrazione di tetraidrocannabinolo (THC) della propria coltivazione e deve essere in grado di fornirne le prove.

La coltivazione o il raccolto della canapa possono essere controllati e debbono essere sequestrati, se vi sono ragionevoli sospetti per ritenere che essi potrebbero essere utilizzati per estrarre sostanze stupefacenti o per offrire prodotti che superano i limiti di THC consentiti; è ordinata la confisca, se gli accertamenti ulteriori confermano che la coltivazione o il raccolto potrebbero essere utilizzati per gli scopi succitati; se i controlli hanno fatto emergere che la coltivazione o il raccolto di canapa non sono in sintonia con le norme legali, ai responsabili sono addossate le relative spese di analisi.

Il Consiglio di Stato disciplina mediante regolamento i particolari, definisce le procedure di notifica, di controllo, di sequestro e di confisca, e designa le Autorità competenti.

Dall’obbligo di notifica è esonerata la coltivazione di singole piantine in circostanze che escludono ogni intento commerciale.

#### Rimedi diritto

### Art. 14 {#art_14}
Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

#### Sanzioni

### Art. 15 {#art_15}

Le contravvenzioni alla legge e al regolamento sono punite con la multa sino a fr. 100'000.--.

La procedura contravvenzionale è retta dalla legge del 20 aprile 2010 di procedura per le contravvenzioni.

#### Altre misure

### Art. 16 {#art_16}
Il Consiglio di Stato ordina le misure in caso di violazione della legge. È applicabile l’art. 34 della legge di procedura per le cause amministrative.

#### Norma transitoria

### Art. 17 {#art_17}
Chi vende o coltiva canapa ai sensi della presente legge deve chiedere l’autorizzazione, rispettivamente notificare la sua attività, entro due mesi dall’entrata in vigore della stessa.

#### Entrata in vigore

### Art. 18 {#art_18}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne stabilisce l’entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 2002, 327.

Lett. abrogata dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 475.

Cpv. modificato dalla L 20.4.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 260.

Entrata in vigore: 1° febbraio 2004 - BU 2004, 1.