## 813.650

### Regolamento

### concernente l’esercizio della professione di estetista

(del 5 luglio 1995)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli articoli 53, 66 e 79 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario 18 aprile 1989 (Legge sanitaria);

### decreta:

#### Definizione

### Art. 1 {#art_1}
L’esercizio della professione di estetista ai sensi del presente regolamento consiste nell’esecuzione delle seguenti prestazioni:

a) drenaggio linfatico a fini estetici;

b) epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione;

c) estrazione dei grani di miglio;

d) trucco permanente, semi-permanente e simili;

e) microblading;

f) microneedling;

g) utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni).

#### Qualifiche professionali:

#### a) estetista diplomato/a (maestria)

### Art. 2 {#art_2}
Per ottenere l’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 sono necessari i seguenti titoli, diplomi e corsi:

| a) | drenaggio linfatico a fini estetici; | Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| --- | --- | --- |
| b) | epilazione elettrica e/o elettrocoagulazione; | Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| c) | estrazione dei grani di miglio; | Estetista con attestato professionale federale Estetista AFC |
| d) | trucco permanente, semi-permanente e simili (introduzione a fini estetici di elementi pigmentali a livello dello strato basale del derma); | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| e) | microblading; | Derma-pigmentologa con attestato professionale federale Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| f) | microneedling; | Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» Estetista AFC con corso AESI o equivalente |
| g) | utilizzo di dispositivi iniettabili (completamente riassorbiti entro 30 giorni); | Estetista con attestato professionale federale / indirizzo «estetica medica» con corso AESI o equivalente Estetista AFC con corso AESI o equivalente |

#### Autorizzazione

### Art. 3 {#art_3}
L’autorizzazione prevista dall’art. 54 della Legge sanitaria per l’esercizio della professione di estetista è concessa dall’Ufficio di sanità a chi è in possesso dei titoli di studio previsti dall’art. 2 di questo regolamento.

#### Domanda di autorizzazione

### Art. 4 {#art_4}
La domanda di autorizzazione deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) attestato o diploma specifico ai sensi dell’art. 2;

b) estratto del casellario giudiziale;

c) certificato medico di idoneità psico-fisica;

d) per chi ha esercitato in altri Cantoni della Svizzera, le rispettive autorizzazioni.

#### Locali

### Art. 5 {#art_5}

Le attività di estetista possono essere svolte esclusivamente in un istituto con locali adeguati e con attrezzature idonee a garantire le condizioni igienico-sanitarie e la sicurezza degli utenti.

L’istituto è diretto da un’estetista ammesso/a al libero esercizio, che deve essere presente negli orari di apertura al pubblico.

#### Istituto di estetista

### Art. 6 {#art_6}
Prima dell’apertura e quando necessario i locali dell’istituto sono esaminati dall’ispettore dell’Ufficio di sanità che rilascia un certificato di idoneità.

#### Denominazione

### Art. 7 {#art_7}
All’esterno di ogni istituto di estetista dovrà figurare in modo chiaro e visibile il nome dell’estetista responsabile.

#### Norma transitoria

### Art. 8 {#art_8}

L’estetista che non dispone dell’attestato di capacità ma che documenta di aver esercitato per almeno nove anni una delle attività di cui all’art. 1 prima dell’entrata in vigore di questo regolamento, è autorizzato/a ad eseguire queste prestazioni anche in proprio.

L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione di cui al cpv. 1 deve essere presentata all’Ufficio di sanità entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.

#### Norma transitoria della modifica del 4 luglio 2018

### Art. 8a {#art_8a}

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. a), b), c) e f) è parimenti riconosciuto il titolo di «estetista con diploma federale» o equivalente se lo stesso è stato rilasciato o riconosciuto dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima del 1° agosto 2018.

Ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione per l’esecuzione delle prestazioni di cui all’art. 1 lett. d), e) e g) è parimenti riconosciuto il titolo ai sensi del cpv. 1, a condizione che l’istante abbia inoltre assolto il relativo corso proposto dall’Associazione estetiste della Svizzera italiana (AESI) o equivalente.

#### Entrata in vigore

### Art. 9 {#art_9}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1995, 328.

Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

Lett. modificata dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

Lett. modificata dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419; precedente modifica: BU 2018, 292.

Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

Lett. introdotta dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Art. modificato dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

Art. introdotto dal R 11.7.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 292.

Cpv. modificato dal R 14.11.2018; in vigore dal 16.11.2018 - BU 2018, 419.

Entrata in vigore: 11 luglio 1995 - BU 1995, 328.