## 824.100

### Legge

### cantonale di applicazione della legge federale sulle derrate

### alimentari e sugli oggetti d’uso

(del 30 settembre 1996)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

- vista la Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso del 9 ottobre 1992 e le relative ordinanze federali di esecuzione;

- visto il messaggio 14 maggio 1996 n. 4525 del Consiglio di Stato,

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
La presente legge disciplina le modalità di applicazione della legislazione federale sul controllo delle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (LDerr).

#### Autorità competente

### Art. 2 {#art_2}
Il Consiglio di Stato è competente per emanare direttamente le disposizioni d'esecuzione demandate dal diritto federale ai Cantoni, con facoltà di delega delle proprie competenze alle unità amministrative a lui subordinate.

#### Procedura di ricorso

### Art. 3 {#art_3}
Contro le decisioni del Consiglio di Stato, quale autorità di ricorso, vi è la possibilità di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo.

#### Abrogazioni

### Art. 4 {#art_4}
Con la sua entrata in vigore la presente legge abroga la legge per l'esecuzione della legislazione federale sulle derrate alimentari del 16 luglio 1943.

#### Entrata in vigore

### Art. 5 {#art_5}

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore della legge.

Pubblicato nel BU 1996, 383.

Entrata in vigore: 1° gennaio 1997 – BU 1996, 383.