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### Regolamento

### sull’igiene del suolo e dell’abitato

(del 14 ottobre 1958)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge cantonale sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989;

- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;

### decreta:

Capitolo I

### Autorità di vigilanza igienica

#### Compiti dei municipi

### Art. 1 {#art_1}
La vigilanza sull’igiene del suolo e dell’abitato, nei limiti della legge sanitaria, del presente regolamento e dei regolamenti comunali, è compito dei municipi, in collaborazione con i medici da loro designati. I municipi possono far capo ai servizi tecnici del dipartimento, per la consulenza in questioni speciali.

#### Vigilanza superiore

### Art. 2 {#art_2}
La vigilanza superiore è esercitata dal dipartimento, a mezzo degli organi sanitari e tecnici da esso dipendenti.

In particolare il dipartimento esercita la sua vigilanza:

a) sulle condizioni generali igieniche del suolo e dell’abitato;

b) sugli impianti di acqua potabile.

Capitolo II

### Nuove costruzioni o adattamenti di stabili

### Art. 3 {#art_3}
...

#### Autorizzazione per edifici cantonali e comunali

#### ad uso pubblico o collettivo

### Art. 4 {#art_4}
I piani per la costruzione, la ricostruzione, la riattazione e l’ampliamento di edifici destinati ad uso pubblico o collettivo (case comunali, scuole, case dei bambini, ecc.) devono essere approvati dal dipartimento.

### Art. 5-8 {#art_5_8}
...

### Art. 9 {#art_9}
…

#### Requisiti speciali per stabili d’uso collettivo

### Art. 10 {#art_10}
Gli edifici destinati ad uso collettivo o pubblico, giusta l’art. 4 del presente decreto, devono, oltre alle condizioni generali richieste per tutte le case d’abitazione, soddisfare alle seguenti esigenze:

a) la cubatura dei locali deve essere proporzionata al numero delle persone che normalmente vi si trattengono, tenuto conto dell’uso a cui i locali sono destinati. Questa cubatura deve essere calcolata di regola in m3 5 per persona. Per i dormitori e le camere da letto, la cubatura minima è fissata in m3 12 per adulti e 8 per i ragazzi;

b) ventilazione e luce naturali attraverso finestre sufficientemente ampie;

c) pavimenti facilmente lavabili e pulibili, in materiale idoneo, in corrispondenza all’uso dei locali, e tinteggiature e rivestimenti di pareti in materiale adatto per permetterne la facile pulitura;

d) camere da bagno o docce, latrine ed orinatoi in numero sufficiente per un regolare servizio;

e) camere d’isolamento per malati contagiosi, nei casi ritenuti opportuni.

### Art. 11 {#art_11}
…

Capitolo III

### Permessi di abitabilità

#### Ispezioni

### Art. 12 {#art_12}
Le domande per ottenere il permesso di abitabilità di stabili di nuova costruzione o che hanno subìto modificazioni sostanziali devono essere dirette per iscritto al municipio che ha rilasciato la licenza di costruzione o di riattazione.

Il permesso di abitabilità, di competenza municipale, dev’essere accordato solo se lo stabile è conforme alle norme della legge sanitaria, del presente regolamento, della legge edilizia e del regolamento edilizio comunale.

#### Termini minimi per l’abitabilità

### Art. 13 {#art_13}
Il permesso di abitare una casa è dato se risulta dall’ispezione l’avvenuta sufficiente evaporazione dell’umidità dei muri e degli intonachi.

#### Occupazione abusiva

### Art. 14 {#art_14}
I proprietari, i locatari ed in genere le persone che occupano senza aver ottenuto il permesso di abitabilità, una casa od un appartamento di nuova costruzione o riattato, possono essere obbligate dal municipio a sgomberare, riservata l’applicazione di una multa.

L’illuminazione elettrica, il gas e l’acqua potabile non possono essere forniti prima che sia stato ottenuto il permesso di abitabilità.

Capitolo IV

### Fabbricati esistenti

#### Inabitabilità

### Art. 15 {#art_15}
Le case e le parti di case che presentassero gravi difetti dal punto di vista dell’aerazione e dell’illuminazione naturale, o per impianti sanitari inefficienti, insufficienti, o in stato tale da provocare esalazioni o infiltrazioni nocive, o che per qualsiasi altra ragione presentassero un pericolo per la salute o per quella di chi vi abita, possono essere dichiarate inabitabili per decisione municipale.

#### Condizioni anti-igieniche

### Art. 16 {#art_16}
Le latrine che, unite o separate dalle case di abitazione, si trovano nelle condizioni indicate nell’articolo precedente, devono essere soppresse oppure rimosse e rifatte a regola d’arte, secondo le norme stabilite dalla legge edilizia cantonale e dai regolamenti edilizi.

Cadono sotto queste prescrizioni le latrine a fosse aperte comunicanti con l’aria libera, anche se poste a distanza dalla casa, in cortile o giardino.

Capitolo V

### Stalle, porcili, conigliere, pollai e costruzioni analoghe, letamai

### Art. 17-23 {#art_17_23}
…

Capitolo VI

### Acqua potabile

### Art. 24-36 {#art_24_36}
...

Capitolo VII

### Fognature pubbliche

### Art. 37 {#art_37}
…

### Art. 38 {#art_38}
…

### Art. 39-47 {#art_39_47}
…

Capitolo VIII

### Protezione e depurazione delle acque

### Art. 48-57 {#art_48_57}
…

### Art. 58 {#art_58}
…

### Art. 59-63 {#art_59_63}
…

### Art. 64 {#art_64}
…

### Art. 65 {#art_65}
…

Capitolo IX

### Nettezza urbana

### Art. 66-72 {#art_66_72}
…

#### Lotta contro le mosche ed animali nocivi

### Art. 73 {#art_73}
La lotta contro le mosche, gli insetti nocivi, i ratti ed in generale gli animali immondi o pericolosi perché favoriscono la trasmissione di malattie infettive, è condotta dai comuni ed a loro spese, secondo le direttive del dipartimento.

### Art. 74 {#art_74}
…

Capitolo X

#### Disposizioni penali e finali

### Art. 75 {#art_75}
Le contravvenzioni ai dispositivi del presente decreto, sono punite a norma del titolo XI della legge sanitaria, riservate le disposizioni delle leggi federali e cantonali speciali, e del Codice penale svizzero.

#### Procedura

### Art. 76 {#art_76}
Dal municipio sono inflitte le multe per contravvenzioni alle disposizioni d’applicazione del presente decreto contenuto nei regolamenti comunali o nelle ordinanze municipali, a norma del titolo IV, art. 117 e ss., della LOC.

Dal dipartimento sono inflitte le multe per le altre contravvenzioni alle disposizioni contenute nel presente decreto.

#### Contestazioni

### Art. 77 {#art_77}
Le contestazioni che sorgono nell’applicazione delle disposizioni del presente decreto sono decise dal municipio, se la decisione non è esplicitamente riservata al dipartimento o al Consiglio di Stato.

#### Ricorsi

### Art. 78 {#art_78}
Contro le risoluzioni municipali è dato ricorso al Consiglio di Stato a norma della legge sulle cause amministrative.

#### Regolamenti comunali

### Art. 79 {#art_79}
I regolamenti comunali esistenti devono essere uniformati al presente decreto entro il 31 dicembre 1959.

#### Entrata in vigore e disposizioni abrogative

### Art. 80 {#art_80}
Il presente decreto, approvato dal Consiglio federale in data 1° ottobre 1958, entra in vigore il 1° novembre 1958 e abroga il DE 29 novembre 1946 sull’igiene del suolo e dell’abitato e ogni altra disposizione contraria.

Pubblicato nel BU 1958, 189.

Ingresso modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. modificato dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515; precedente modifica: BU 2003, 341.

Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

Art. abrogato in data 22.1.1974; in vigore dal 22.1.1974 - BU 1974, 82.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogati dal R 22.1.1974; in vigore dal 1.3.1974 - BU 1974, 82.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Nota marginale modificata dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. modificato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogati dal R 18.10.2011; in vigore dal 21.10.2011 - BU 2011, 515.

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedente modifica: BU 1960, 143.

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341; precedenti modifiche: BU 1959, 75; BU 2002, 76.

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. abrogati dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 341.

Art. modificato dal R 30.11.2011; in vigore dal 2.12.2011 - BU 2011, 574; precedente modifica: BU 2011, 515.

Art. abrogato dal R 16.12.2003; in vigore dal 19.12.2003 - BU 2003, 425.

Art. modificato dal R 14.6.1966; in vigore dal 1.7.1966 - BU 1966, 348.