## 825.150

### Regolamento

### sull’igiene delle acque balneabili lacustri e fluviali

(del 12 luglio 2011)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

– richiamata la Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria) del 18 aprile 1989 (LSan), in particolare l’articolo 38c,

– ritenuto che i termini utilizzati nel regolamento sono da intendere sia al maschile che al femminile,

### decreta:

#### Campo di applicazione

### Art. 1 {#art_1}

Il presente regolamento stabilisce i requisiti igienico-sanitari per la balneabilità delle acque e i provvedimenti da adottare per tutelare la salute dei bagnanti.

Esso si applica alle spiagge organizzate ed alle spiagge libere.

#### Autorità competente

### Art. 2 {#art_2}

Il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito Dipartimento) vigila sulla corretta applicazione del presente regolamento, a tale scopo si avvale del Laboratorio cantonale.

Nel caso delle spiagge libere i Municipi sono competenti per effettuare il controllo delle acque.

#### Responsabile

### Art. 3 {#art_3}

In ogni spiaggia organizzata deve essere designato un responsabile.

Il responsabile garantisce il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento.

#### Spiagge organizzate:

#### definizione

### Art. 4 {#art_4}

Sono considerate spiagge organizzate i lidi lacustri e fluviali destinati al bagno e al nuoto, messi a disposizione del pubblico e dotati di infrastrutture per la balneazione.

In particolare sono spiagge organizzate:

a) i lidi degli stabilimenti balneari;

b) i lidi degli esercizi pubblici;

c) i lidi dei campeggi.

#### Controllo delle acque

### Art. 5 {#art_5}
Il controllo e la valutazione delle acque di balneazione avvengono secondo i criteri previsti nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

### Art. 6 {#art_6}
…

#### Divieto balneazione

### Art. 7 {#art_7}
Il Laboratorio cantonale decide i provvedimenti per proteggere i bagnanti come da raccomandazioni contenute nel documento «Valutazione delle acque di balneazione - Raccomandazioni concernenti il rilevamento e la valutazione della qualità delle acque di siti di balneazione lacustri e fluviali» pubblicato dagli uffici federali dell’ambiente (UFAM) e della sanità pubblica (UFSP).

#### Informazioni ai bagnanti

### Art. 8 {#art_8}

Il responsabile espone al pubblico le comunicazioni del Laboratorio cantonale riguardanti i provvedimenti per proteggere i bagnanti.

Egli è inoltre tenuto a vietare il bagno:

a) in presenza di situazioni di insudiciamento delle acque e/o delle spiagge;

b) in presenza di situazioni che mettono in pericolo la sicurezza dei bagnanti;

c) in presenza di situazioni che compromettono eventuali interventi di soccorso.

### Art. 9 {#art_9}
-15 …

####

#### Spiagge libere:

#### definizione

### Art. 16 {#art_16}
Sono considerate spiagge libere i lidi lacustri e fluviali privi di infrastrutture per la balneazione e frequentati a tale scopo dal pubblico senza che l’autorità competente lo sconsigli espressamente.

#### Competenza

### Art. 17 {#art_17}

I Municipi dei Comuni su cui sorgono le spiagge libere sono competenti per effettuare i controlli delle acque, così come per l’adozione di provvedimenti per proteggere i bagnanti.

Gli articoli 5 e 7 del presente regolamento si applicano per analogia.

#### Esecuzione

### Art. 18 {#art_18}

Il Laboratorio cantonale è competente per eseguire il controllo ufficiale, per contestare la non conformità alle disposizioni del presente regolamento e per ordinare misure adeguate.

In caso di pericolo grave o imminente per la salute pubblica il Laboratorio cantonale può ordinare misure immediate e in caso di inadempienza può intervenire in via sostitutiva.

Il Laboratorio cantonale può emanare direttive di natura tecnico-igienistica o di metodologia analitica in applicazione del presente regolamento, nonché direttive sull’esecuzione dell’autocontrollo e sulle modalità di documentazione dello stesso; in alcuni casi è possibile prevedere l’esonero dall’obbligo di esecuzione di determinate verifiche.

#### Emolumenti

### Art. 19 {#art_19}

Per controlli che hanno provocato contestazioni nonché per prestazioni e controlli speciali che non sono stati eseguiti d’ufficio e che hanno causato un onere eccedente la normale attività di controllo possono essere riscossi emolumenti.

Il Laboratorio cantonale stabilisce l’ammontare di tali emolumenti sulla base del tariffario dei Chimici cantonali.

#### Disposizioni penali

### Art. 20 {#art_20}

È punito con la multa sino a 40 000.– franchi chiunque contravviene intenzionalmente alle disposizioni del presente regolamento.

Chi agisce per negligenza è punito con la multa sino a 20 000.– franchi.

Le infrazioni sono perseguite e punite dal Laboratorio cantonale; nei casi di esigua gravità si può prescindere dal procedimento penale.

#### Rimedi di diritto

### Art. 21 {#art_21}

Contro le decisioni del Laboratorio cantonale è data facoltà di reclamo all’autorità che ha pronunciato il provvedimento entro il termine di 30 giorni; il reclamo deve essere presentato per iscritto e motivato.

Contro le decisioni su reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato le cui decisioni sono impugnabili davanti al Tribunale cantonale amministrativo entro il termine di 30 giorni; è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Abrogazione

### Art. 22 {#art_22}
Il regolamento sull’igiene delle acque balneabili del 13 aprile 1994 è abrogato.

#### Entrata in vigore

### Art. 23 {#art_23}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2011, 436.

Titolo modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

Art. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

Cpv. modificato dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Art. abrogato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Nota marginale modificata dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Art. abrogati dal R 20.12.2017; in vigore dal 22.12.2017 - BU 2017, 482.

Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Art. modificato dal R 12.6.2013; in vigore dal 14.6.2013 - BU 2013, 279.

Art. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

Entrata in vigore: 15 luglio 2011 - BU 2011, 436.