## 805.100

### Legge

### sul servizio medico nelle zone di montagna

### (LMont)

(del 5 novembre 1997)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1996 n. 4589 del Consiglio di Stato;

visto il rapporto 2 settembre 1997 n. 4589 R della Commissione speciale sanitaria,

### decreta:

## Capitolo I

### Disposizioni generali

#### Scopo e campo di applicazione

### Art. 1 {#art_1}

Questa legge definisce il servizio medico nei Comuni delle zone di montagna riconosciute dal Consiglio di Stato.

Essa si applica ai Comuni di montagna e ai medici che sottoscrivono una convenzione volta a garantire il servizio medico secondo questa legge.

#### Servizio medico di montagna

#### a) convenzione

### Art. 2 {#art_2}

Per garantire il servizio medico nelle regioni di montagna, singoli Comuni o gruppi di Comuni possono stipulare convenzioni con uno o più medici.

Essi presentano la relativa richiesta, in forma scritta, al Consiglio di Stato.

Il termine per la presentazione della domanda scade il 30 giugno di ogni anno.

#### b) condizioni, circoscrizione, effetto

#### della convenzione e verifica alla sua scadenza

### Art. 3 {#art_3}

Il Consiglio di Stato:

a) fa accertare se ricorrono le condizioni per l'istituzione del servizio;

b) approva la convenzione stipulata secondo un modello da lui prescritto e fa pubblicare l'approvazione sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino;

c) definisce la circoscrizione.

La convenzione esplica effetto a fare stato dal 1° gennaio dell'anno successivo all'accettazione della relativa richiesta.

Ad ogni scadenza della convenzione, il Consiglio di Stato fa verificare se sussistono ancora i presupposti per il suo mantenimento.

## Capitolo II

### Medico contraente, indennità e fatturazione

#### Medico contraente:

#### a) compiti

### Art. 4 {#art_4}
Il Consiglio di Stato definisce i compiti del medico contraente e i suoi doveri nei confronti della popolazione compresa nella sua circoscrizione.

#### b) indennità di picchetto

### Art. 5 {#art_5}

Al medico contraente viene assegnata un'indennità annua di picchetto; l'importo e le relative modalità sono definite dal Consiglio di Stato.

L'indennità è adeguata all'evoluzione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo, applicando la medesima percentuale stabilita per gli impiegati dello Stato e per i docenti.

#### Fatturazione del medico

### Art. 6 {#art_6}
Per le sue prestazioni, il medico contraente applica le tariffe vigenti in regime convenzionale o aconvenzionale.

#### Spesa sociale cantonale

### Art. 7 {#art_7}

Le indennità previste dalla presente legge sono conteggiate nella spesa globale cantonale relativa alle assicurazioni sociali.

Esse sono ripartite tra Cantone e Comuni ai sensi dei criteri definiti nella Legge cantonale di applicazione della LAMal (LCAMal).

## Capitolo III

### Contenzioso e mezzi di impugnazione

#### Contestazioni tra medici e comuni

### Art. 8 {#art_8}
Le contestazioni tra medici e Comuni che si fondano sulla presente legge sono decise dal Consiglio di Stato (legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013).

#### Rimedi di diritto

### Art. 9 {#art_9}
Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

## Capitolo IV

### Disposizioni penali, transitorie e finali

#### Contravvenzioni

### Art. 10 {#art_10}
È punito con la multa fino a fr. 5'000.-- chi si sottrae agli obblighi definiti dalla presente legge o derivanti dalla convenzione.

#### Convenzioni in atto

### Art. 11 {#art_11}
Le convenzioni in atto all'entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità nella forma e nella sostanza fino al termine di scadenza.

#### Entrata in vigore

### Art. 12 {#art_12}

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 1998, 51.

Art. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Nota marginale modificata dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 30.

Entrata in vigore: 1° dicembre 1997 - BU 1998, 52.