## 855.120

### Decreto esecutivo

### concernente l’aliquota per il finanziamento dell’indennità di perdita di guadagno in caso di adozione

del 30 novembre 2016 (stato 1° gennaio 2023)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 19 e 20 della legge sulle indennità di perdita di guadagno in caso di adozione del 23 settembre 2015 (in seguito Lipga),

### decreta:

#### Aliquote contributive (art. 20 Lipga)

### Art. 1 {#art_1}

I contributi percentuali applicabili per il finanziamento dell’indennità di adozione ammontano allo 0.003%.

Il prelievo del contributo è sospeso.

#### Entrata in vigore

### Art. 2 {#art_2}

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 2017.

Pubblicato nel BU 2016, 490.

Cpv. introdotto dal DE 23.11.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 291.