## 851.300

### Legge

### concernente gli onorari minimi dei gerenti delle agenzie

### comunali della cassa cantonale di compensazione AVS

(del 24 aprile 1990)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 5 del decreto legislativo per l’applicazione della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, del 28 gennaio 1948;

visto il messaggio 23 gennaio 1990 n. 3553 del Consiglio di Stato,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}
L’onorario minimo del gerente dell’agenzia comunale della cassa cantonale di compensazione AVS è stabilito in base alla popolazione residente risultante dal censimento federale ed è costituito da:

a) un’indennità base di fr. 500.-;

b) un importo fisso di fr. 2,50 per abitante.

### Art. 2 {#art_2}
L’onorario del gerente è a carico del Comune e la cassa cantonale di compensazione corrisponde ai Comuni, per la gestione dell’agenzia comunale, una indennità pari al 70% dell’onorario minimo.

### Art. 3 {#art_3}
La presente legge abroga il decreto legislativo del 27 giugno 1967.

### Art. 4 {#art_4}
Trascorsi i termini per l’esercizio del referendum e ottenuta l’approvazione federale, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1990.

Pubblicato nel BU 1990, 311.

Approvazione federale: 22 agosto 1990 – BU 1990, 311.