## 872.130

### Decreto esecutivo

### concernente la definizione dei comprensori di attività dei

### servizi di assistenza e cura a domicilio

### (SACD)

(del 17 novembre 1999)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamati gli articoli 7 cpv. 2 lett. a), 9 e 41 della legge sull’assistenza e cura a domicilio del 16 dicembre 1997;

- richiamato il rapporto di pianificazione dell’assistenza e cura a domicilio (prima parte) del mese di gennaio 1999;

### decreta:

#### Comprensori

### Art. 1 {#art_1}
I comprensori di attività dei Servizi di assistenza e cura a domicilio sono così composti:

a) Mendrisiotto

1. Comuni del Distretto di Mendrisio;

2. Comuni di Maroggia, Rovio, Brusino Arsizio, Arogno e Melano.

b) Luganese

1. Comune di Lugano;

2. Comuni dei Circoli di Carona, Sonvico e Capriasca;

3. Comuni del Circolo di Vezia, ad eccezione dei Comuni di Cadempino e Lamone;

4. Comuni di Bissone e Muzzano.

c) Malcantone e Vedeggio

1. Comuni dei Circoli della Magliasina, Sessa, Breno e Taverne;

2. Comuni del Circolo di Agno, ad eccezione del Comune di Muzzano;

3. Comuni di Cadempino, Lamone, Medeglia e Isone.

d) Locarnese

1. Comuni del Distretto di Locarno, ad eccezione del Comune di Contone;

2. Comuni del Distretto di Vallemaggia.

e) Bellinzonese

1. Comuni del Distretto di Bellinzona, ad eccezione dei Comuni di Medeglia e Isone;

2. Comune di Contone.

f) Tre Valli

Comuni dei Distretti di Riviera, di Blenio e di Leventina.

#### Entrata in vigore

### Art. 2 {#art_2}

Il presente decreto esecutivo è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Esso è intimato ai Comuni, che hanno facoltà di ricorso al Gran Consiglio entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso non ha effetto sospensivo (art. 78 LPamm).

Pubblicato nel BU 1999, 269.

Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161.

Lett. modificata dal DE 30.3.2004; in vigore dal 5.4.2004 - BU 2004, 161; precedente modifica: BU 2000, 17.

Entrata in vigore: 19 novembre 1999 – BU 1999, 269.