## 853.160

### Decreto esecutivo

### concernente la legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione

### malattie

(del 9 settembre 2014)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati gli articoli 22p della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie del 26 giugno 1997 (LCAMal) e 45 del regolamento della legge di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 29 maggio 2012 (Reg. LCAMal)

### decreta:

#### A. Indennizzo ai Comuni per l’anno 2014

(art. 22p LCAMal e 45 Reg. LCAMal)

#### I. Casi valutati e segnalati

### Art. 1 {#art_1}

L’indennizzo forfetario, riconosciuto ai Comuni per i casi valutati e segnalati alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per unità di riferimento o debitore dei premi dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, corrisponde a:

a) fr. 150.– per ogni caso valutato e segnalato in modo completo;

b) fr. 75.– per ogni caso valutato e segnalato in modo parziale, nonostante la corrispondenza e i contatti intercorsi con l’assicurato.

È considerato valutato e segnalato il caso valutato mediante l’apposito modulo e consegnato debitamente compilato nei tempi prescritti.

#### II. Casi di morosità rientrata

### Art. 2 {#art_2}

Per ogni caso di morosità rientrata è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.

È considerato caso di morosità rientrata quello dell’assicurato che, a seguito dell’intervento del Comune, ha saldato integralmente i debiti relativi all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con conseguente ripristino della copertura.

#### III. Casi preavvisati

(art. 44 cpv. 2 Reg. LCAMal)

### Art. 3 {#art_3}
Per i casi di assicurati morosi nei confronti dei quali il Comune preavvisa la sospensione poiché non si presentano è corrisposto un indennizzo di fr. 20.–.

#### IV. Rivalutazione di casi segnalati

(art. 39 cpv. 2 Reg. LCAMal)

### Art. 4 {#art_4}
Per ogni nuova valutazione completa e riferita a un caso precedentemente segnalato in base all’art. 1 cpv. 1 lett. b) del presente decreto, è corrisposto un indennizzo di fr. 75.–.

#### B. Richiesta di indennizzo

### Art. 5 {#art_5}
Ogni Comune presenta semestralmente la lista dei casi trattati nell’anno e per ogni singolo assicurato giustifica in modo dettagliato la composizione dell’importo richiesto.

#### C. Entrata in vigore

### Art. 6 {#art_6}

Il presente decreto esecutivo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2014.

Pubblicato nel BU 2014, 447.