## 853.400

### Decreto legislativo

### che disciplina le conseguenze del mancato

### pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

### nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie

(del 16 dicembre 2009)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamata la Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997;

- visto il messaggio 6 ottobre 2009 n. 6275 del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 24 novembre 2009 n. 6275R della Commissione della gestione e delle finanze,

### decreta:

#### Principio

### Art. 1 {#art_1}

Il Cantone rimborsa agli assicuratori malattie i crediti scoperti per gli assicurati minorenni i cui genitori sono oggetto di sospensione della copertura d’assicurazione.

Il Cantone può inoltre:

a) rimborsare all’assicuratore malattie i crediti scoperti vantati nei confronti dell’assicurato a cui è sospesa la copertura assicurativa, in caso di cure di prima necessità;

b) assumere direttamente i costi di cura di prima necessità.

Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

#### Regresso

### Art. 2 {#art_2}

Con l’assunzione dei costi di cura il Cantone ha il diritto di regresso nei confronti dell’assicurato la cui copertura assicurativa è sospesa, del coniuge, del convivente, dei suoi parenti, dei suoi eredi, legatari o donatari, fino a concorrenza di quanto pagato.

Se i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, gli interessi di mora e le spese d’esecuzione sono pagati integralmente dall’assicurato o rimborsati dal Cantone, quest’ultimo ha il diritto di regresso, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti dell’assicuratore malattie, se ha già anticipato i costi delle prestazioni di cui ha beneficiato l’assicurato durante la sospensione della copertura d’assicurazione.

Il Consiglio di Stato disciplina i particolari.

#### Procedura

### Art. 3 {#art_3}
Il Consiglio di Stato stabilisce la procedura per l’annuncio al Cantone degli assicurati a cui è sospesa la copertura assicurativa.

#### Rimborso dei crediti scoperti

#### agli assicuratori malattie

### Art. 4 {#art_4}
Alle richieste di rimborso per crediti scoperti maturati prima del 1° gennaio 2006 oppure successivamente, se l’assicuratore non ha sospeso le prestazioni, si applicano le disposizioni previgenti.

#### Valutazione

### Art. 5 {#art_5}
Il Consiglio di Stato presenta al Gran Consiglio un aggiornamento della valutazione del Decreto legislativo che disciplina le conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi nell’assicurazione obbligatoria contro le malattie assieme al preventivo 2011. Nell’aggiornamento viene valutato anche il ruolo svolto dal Cantone, dai Comuni, dalle CTR e dagli assicuratori malattia per prevenire, gestire e risolvere il problema degli assicurati morosi.

#### Norma transitoria

### Art. 6 {#art_6}
Durante il periodo di vigenza del presente Decreto legislativo resta sospesa la validità degli articoli 20, 21 e 22 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997.

#### Entrata in vigore

### Art. 7 {#art_7}
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente Decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Pubblicato nel BU 2010, 48.