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### Legge

### di applicazione della legge federale sull’assicurazione invalidità

(del 21 giugno 1993)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sull’assicurazione invalidità;

visto il messaggio 13 gennaio 1993 no. 4049 del Consiglio di Stato;

### decreta:

## TITOLO I

### Ufficio AI

Capitolo I

### Organizzazione

#### Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità

### Art. 1 {#art_1}

Nell’ambito dell’Istituto delle assicurazioni sociali è costituito l’Ufficio cantonale dell’assicurazione invalidità (Ufficio AI).

L’Ufficio AI è un servizio amministrativo del Dipartimento della sanità e della socialità con personalità giuridica propria.

L’Ufficio AI ha sede a Bellinzona.

#### Compiti

### Art. 2 {#art_2}
L’Ufficio AI applica la legislazione federale sull’assicurazione invalidità, secondo le direttive emanate dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

#### Autorità di vigilanza

### Art. 3 {#art_3}
L’Ufficio AI è sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto attiene all’applicazione della legislazione federale sull’assicurazione invalidità.

Capitolo II

### Competenze

#### Capo ufficio

### Art. 4 {#art_4}

L’Ufficio AI è diretto da un Capo ufficio.

In particolare egli:

a) riceve, controlla e registra le richieste;

b) riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relativi al diritto alle prestazioni;

c) trasmette immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;

d) notifica le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza;

e) controlla l’esecuzione dei provvedimenti d’integrazione ordinati;

f) coopera alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;

g) fornisce informazioni;

h) conserva gli incarti AI;

i) prende posizione in caso di ricorso e interpone i ricorsi di diritto amministrativo;

l) rappresenta l’Ufficio AI verso terzi;

m) può delegare compiti ai suoi collaboratori;

n) disciplina la formazione dei collaboratori e degli apprendisti.

#### Collaboratori

### Art. 5 {#art_5}
I rapporti di servizio di tutti i collaboratori dell’Ufficio AI sono retti dalla legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Capitolo IIa

### Assistenza amministrativa in materia fiscale

#### Trasmissione dei dati fiscali

### Art. 5a {#art_5a}

I dati fiscali necessari all’esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all’Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

Capitolo III

### Responsabilità e disposizioni penali

#### Responsabilità

### Art. 6 {#art_6}

La responsabilità per i danni cagionati dall’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto federale è regolata dal diritto federale (art. 70 LAVS).

La responsabilità per i danni cagionati dai collaboratori dell’Ufficio AI nell’adempimento di compiti di diritto cantonale è regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

I collaboratori dell’Ufficio AI rispondono nei confronti del Cantone per i danni da essi cagionati con atti illeciti, agendo intenzionalmente o per colpa grave.

La procedura è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

#### Disposizioni penali

### Art. 7 {#art_7}

Il perseguimento ed il giudizio dei reati penali di cui all’art. 70 LAI sono deferiti all’autorità penale ordinaria.

Le sentenze cresciute in giudicato e le decisioni di non luogo a procedere devono essere trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione a norma dell’art. 90 cpv. 2 LAVS.

Capitolo IV

### Rimedi giuridici

#### Rimedi giuridici

### Art. 8 {#art_8}
È data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro ogni decisione dell’Ufficio AI, ed in particolare:

a) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto a provvedimenti di integrazione (art. 8-27 LAI);

b) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad una rendita (art. 28-41 LAI);

c) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI).

#### Tribunale arbitrale

### Art. 9 {#art_9}

Il Consiglio di Stato nomina il Tribunale arbitrale competente a pronunciarsi sulla privazione della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicamenti o mezzi ausiliari conformemente all’art. 26 cpv. 4 LAI.

Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull’organizzazione e ne determina la procedura.

Il Tribunale è composto di un Presidente e di quattro membri.

## TITOLO II

### Spese di amministrazione e finanziamento

#### Spese di amministrazione

### Art. 10 {#art_10}
L’assicurazione federale per l’invalidità rimborsa all’Ufficio, previa approvazione dell’UFAS, le spese di esercizio derivanti dall’applicazione della legge federale e della presente legge.

### Art. 11 {#art_11}
…

### Art. 12 {#art_12}
…

## TITOLO III

### Disposizioni finali e abrogative

#### Disposizione abrogativa

### Art. 13 {#art_13}
La presente legge abroga il decreto legislativo concernente l’applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull’assicurazione per l’invalidità del 28 dicembre 1961.

#### Modifica di altre leggi

### Art. 14 {#art_14}
La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali del 6 aprile 1961 è così modificata:

### Art. 1 — cpv. 1 lett. m (nuova) {#art_1}

m) dall’Ufficio AI.

#### Entrata in vigore

### Art. 15 {#art_15}

La presente legge, decorso il termine per l’esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore previa approvazione federale.

Pubblicata nel BU 1994, 137.

RS 831.20

Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

Capitolo introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.

Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.

Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714.

Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714; precedente modifica: BU 2002, 420.

Entrata in vigore: 1° agosto 1994 - BU 1994, 137.

Approvazione federale: 10 settembre 1993.