## 863.100

### Legge

### concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni

### nelle regioni di montagna

(del 29 marzo 1972)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970 con le relative modifiche;

- l’ordinanza federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 17 aprile 1991;

- il messaggio governativo n. 1783 del 22 dicembre 1971;

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
Il Cantone sostiene mediante l’assegnazione di sussidi il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.

#### Misura del sussidio

### Art. 2 {#art_2}

I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili.

Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili.

I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo .

Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.

#### Condizioni per l’ottenimento e il

#### rimborso del sussidio

### Art. 3 {#art_3}

La concessione del sussidio cantonale è subordinata all’adempimento delle condizioni stabilite dalla legislazione federale e all’accoglimento della domanda da parte dell’Autorità federale.

Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione federale per la restituzione del sussidio federale.

#### Obbligo di rimborso

### Art. 4 {#art_4}
Il Dipartimento competente è autorizzato a chiedere l’iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitazione di diritto pubblico, dell’obbligo di rimborso e a rilasciare l’autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.

#### Finanziamento

### Art. 5 {#art_5}
I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù di questo decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.

#### Competenze

#### a) sussidia mento

### Art. 6 {#art_6}

Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200’000.-, sull’eventuale rimborso e sull’annullamento dell’assegnazione.

Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio.

#### b) vigilanza e procedura

### Art. 6a {#art_6a}

Il Consiglio di Stato vigila sull’applicazione del presente decreto legislativo e designa il Dipartimento e gli Uffici competenti all’esecuzione della legge federale e del presente decreto ed emana il regolamento d’applicazione.

Per quanto non contemplato dal presente decreto e dal relativo regolamento, alla procedura di sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale.

#### Ricorsi

### Art. 6b {#art_6b}

Contro le decisioni del Dipartimento e delle sue istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Abrogazione

### Art. 7 {#art_7}

Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre 1951 è abrogato e sostituito dal presente.

I sussidi concessi in base al decreto legislativo del 10 marzo 1953 dovranno essere rimborsati quando si verificano le condizioni stabilite dall’art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.

#### Entrata in vigore

### Art. 8 {#art_8}
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972.

### Norma transitoria

Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni.

Pubblicata nel BU 1972, 98.

Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.

RS 844

RS 844.1

Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11.

Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980, 11.

Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.