## 701.500

### Legge

### sui territori interessati da pericoli naturali

### (LTPNat)

del 29 maggio 2017 (1° gennaio 2026)

## IL gran consiglio

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

in applicazione:

- della legge federale sulle foreste del 4 ottobre 1991 e dell’ordinanza sulle foreste del 30 novembre 1992;

- della legge federale sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 21 giugno 1991 e dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua del 2 novembre 1994;

- visto il messaggio 18 gennaio 2017 n. 7272 del Consiglio di Stato;

### decreta:

## TITOLO I

### Disposizioni generali

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}

Questa legge disciplina l’accertamento, la gestione dei rischi e il sussidiamento dei provvedimenti nei territori interessati da pericoli naturali.

Essa mira a proteggere la vita umana e beni materiali considerevoli.

#### Vigilanza e collaborazione tra enti pubblici

### Art. 2 {#art_2}

Il Consiglio di Stato esercita la vigilanza sui pericoli naturali; esso disciplina tramite regolamento i dettagli della legge ed emana le necessarie direttive.

Gli enti pubblici collaborano alla pianificazione, al coordinamento e all’attuazione delle misure di gestione dei rischi (art. 12).

#### Informazione

### Art. 3 {#art_3}
Il Consiglio di Stato promuove un’adeguata informazione della popolazione.

## TITOLO II

### Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali

#### Piano delle zone di pericolo

### Art. 4 {#art_4}

Il piano delle zone di pericolo (PZP) accerta i territori interessati da pericoli naturali.

Il PZP è composto dai seguenti documenti:

a) catasto degli eventi conosciuti;

b) carta dei pericoli, in scala particellare, per la zona edificabile e le zone soggette a rischi rilevanti;

c) carta indicativa dei pericoli, in scala adeguata, per le altre zone;

d) relazione tecnica.

Il PZP può già comprendere una carta dei pericoli a valere dopo l’esecuzione di interventi di risanamento e premunizione (carta dei pericoli post intervento).

#### Procedura

#### a) allestimento

### Art. 5 {#art_5}

Il PZP è allestito dal Dipartimento, per il territorio di un Comune, per comparti di esso o per comprensori sovracomunali, sentiti i Municipi interessati.

Il PZP può essere allestito simultaneamente, per tutte le necessarie tipologie di pericolo naturale, oppure a tappe, per una o più di esse.

#### b) pubblicazione, osservazioni

### Art. 6 {#art_6}

Previo annuncio agli albi comunali e nel Foglio ufficiale, il PZP è pubblicato presso i Comuni interessati per un periodo di trenta giorni.

Nel termine di pubblicazione ogni persona o ente che dimostri un interesse legittimo può formulare osservazioni.

#### c) adozione

### Art. 7 {#art_7}

Il Consiglio di Stato adotta il PZP; esso può adottare il PZP anche solo in parte, se ciò non pregiudica la sua valutazione globale.

L’adozione è pubblicata sul Foglio ufficiale.

#### d) ricorso

### Art. 8 {#art_8}

Contro il PZP è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; sono applicabili le norme della legge sulla procedura amministrativa (LPAmm).

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

#### Effetti

### Art. 9 {#art_9}

Il PZP serve da base per la pianificazione dell’utilizzazione del suolo e per l’adozione delle misure di gestione dei rischi legate ai pericoli naturali.

Il mancato inserimento di un territorio nel PZP non ne esclude la pericolosità.

#### Modifica del PZP

### Art. 10 {#art_10}

Il PZP viene modificato in caso di mutamenti apprezzabili della situazione di pericolo.

Per la modifica del PZP valgono le norme per la sua adozione.

Il Consiglio di Stato può delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP.

#### Menzione

### Art. 11 {#art_11}
Il Consiglio di Stato può far menzionare a registro fondiario l’esistenza del PZP per ogni singolo fondo.

## TITOLO III

### Gestione del rischio

#### Principio

### Art. 12 {#art_12}

Sulla base del PZP e tenuto conto dei potenziali danni a persone e a beni materiali considerevoli, sono adottate le adeguate misure di gestione del rischio.

In particolare:

a) i piani d’utilizzazione sono tempestivamente adeguati al PZP, segnatamente con misure di prevenzione a carattere pianificatorio;

b) sono adottate le misure tecniche (di premunizione e risanamento) e organizzative ragionevolmente richieste dalla tipologia di pericolo e dal grado di rischio;

c) sono adottate le opportune decisioni d’urgenza, in particolare relativamente all’uso degli edifici esistenti, nei casi di grave pericolo imminente o in cui non sia possibile garantire altrimenti la necessaria sicurezza;

d) le domande di costruzione incompatibili con il pericolo accertato dal PZP sono respinte rispettivamente sospese, nel caso di PZP in allestimento o in pubblicazione;

e) le domande di costruzione fuori dalla zona edificabile possono essere subordinate a perizie tecniche volte ad accertare o a precisare la presenza e il grado di pericoli naturali;

f) sono stabiliti piani d’emergenza e Commissioni locali incaricate di attuarli.

Il Consiglio di Stato può emanare direttive sulla gestione del rischio.

#### Compiti

### Art. 13 {#art_13}

L’adeguamento dei piani di utilizzazione (art. 12 cpv. 2 lett. a) è un compito dei Comuni; del Cantone per i piani d’utilizzazione cantonali.

L’adozione di misure tecniche e organizzative (art. 12 cpv. 2 lett. b), riservati casi particolari in cui il Consiglio di Stato può stabilire altrimenti, è un compito:

a) dei Comuni, in quanto volta alla sicurezza delle zone edificabili nel loro complesso;

b) dei Consorzi costituiti a tale scopo;

c) dei proprietari di edifici e impianti fuori zona edificabile (strade, ferrovie, ecc.), come pure dei proprietari e dei gestori di infrastrutture turistiche e di trasporto, in quanto volta alla loro sicurezza;

d) dei proprietari rivieraschi, in quanto volta a sistemare, mantenere e ripristinare il corso d’acqua, qualora sia preponderante l’interesse particolare.

L’adozione delle decisioni d’urgenza, in particolare per l’uso delle costruzioni esistenti (art. 12 cpv. 2 lett. c), compete ai Municipi.

Per le domande di costruzione (art. 12 cpv. 2 lett. d, e), fa stato la legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991.

I Municipi elaborano i piani d’emergenza e istituiscono le Commissioni locali (art. 12 cpv. 2 lett. f); il Dipartimento assicura il supporto tecnico per l’elaborazione dei piani e durante le fasi di emergenza; esso promuove inoltre la formazione dei membri delle Commissioni locali.

### Art. 14 {#art_14}
…

## TITOLO IV

### Inosservanza della legge e rimedi giuridici

#### Intervento sostitutivo

### Art. 15 {#art_15}
In caso di inadempienza delle autorità competenti, il Consiglio di Stato può intervenire in via sostitutiva.

#### Ricorsi

### Art. 16 {#art_16}
Contro tutte le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la LPAmm.

## TITOLO V

### Norme transitorie e finali

#### Diritto intertemporale

### Art. 17 {#art_17}

I PZP adottati prima dell’entrata in vigore della presente legge restano in vigore.

I PZP pubblicati prima dell’entrata in vigore di questa legge sono adottati secondo la procedura del diritto anteriore; per il resto, fa stato questa legge.

Gli interventi previsti dal Piano cantonale di premunizione e di risanamento restano in vigore, fino a che non saranno sostituiti dalle misure di gestione del rischio secondo questa legge.

#### Abrogazione

### Art. 18 {#art_18}
La legge sui territori soggetti a pericoli naturali del 29 gennaio 1990 è abrogata.

#### Entrata in vigore

### Art. 19 {#art_19}
Decorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicata nel BU 2017, 221.

Art. abrogato dalla L 21.1.2025; in vigore dal 1.1.2026 - BU 2025, 244.

Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 221.