## 701.510

### Regolamento

### della Legge sui territori interessati da pericoli naturali

### (RLTPNat)

(dell’11 luglio 2017)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sui territori interessati da pericoli naturali, del 29 maggio 2017 (LTPNat)

### decreta:

Capitolo primo

### Disposizioni generali

#### Competenze

### Art. 1 {#art_1}

Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento) è competente per l’applicazione della legge ed esercita i compiti che questo regolamento dettaglia; esso esercita inoltre la vigilanza sui pericoli naturali (art. 2 cpv. 1 LTPNat).

La Divisione dell’ambiente è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a 500'000.-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, f.

La Divisione delle costruzioni è competente per la concessione di sussidi (art. 14 LTPNat) sino a 500'000.-- franchi per opere di premunizione e risanamento relative ai pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g.

#### Informazione

(art. 3 e 4 LTPNat)

### Art. 2 {#art_2}

Il Piano delle zone di pericolo (PZP) è pubblico. Il Dipartimento definisce le modalità di consultazione.

Contestualmente alla pubblicazione del PZP (art. 6 cpv. 1 LTPNat), il servizio cantonale incaricato della sua elaborazione (art. 3) può tenere un incontro informativo pubblico.

Capitolo secondo

### Accertamento dei territori interessati da pericoli naturali

#### Piano delle zone di pericolo

#### a) componenti

(art. 4 LTPNat)

### Art. 3 {#art_3}

Il catasto degli eventi conosciuti è costituito dalla descrizione dei fenomeni naturali dell’art. 4 verificatisi nel passato e, laddove possibile, da una rappresentazione cartografica.

La carta dei pericoli riporta la tipologia, il limite e il grado del pericolo naturale.

La carta indicativa dei pericoli riporta la tipologia e il limite dei potenziali pericoli naturali.

La relazione tecnica descrive i pericoli naturali rilevati, le ricerche eseguite e le metodologie applicate.

La carta dei pericoli post intervento riporta la tipologia, il limite e il grado dei potenziali pericoli naturali, così come possono essere previsti dopo l’esecuzione di misure di risanamento e premunizione. Essa è accompagnata da una relazione tecnica.

#### b) tipologie di pericolo

(art. 4 LTPNat)

### Art. 4 {#art_4}

Il PZP accerta le seguenti tipologie di pericoli naturali:

a) spostamenti di terreno permanenti;

b) processi di crollo;

c) scivolamenti;

d) valanghe;

e) inondazioni;

f) colate di detrito;

g) erosioni di sponda.

Può inoltre essere accertato il ruscellamento superficiale.

#### c) grado di pericolo

(art. 4 LTPNat)

### Art. 5 {#art_5}

I pericoli sono di principio suddivisi nei seguenti gradi:

a) grado elevato (rosso): di regola quando le persone sono in pericolo sia all’interno, sia all’esterno degli edifici; esso implica generalmente il divieto di edifici e impianti;

b) grado medio (blu): di regola le persone sono in pericolo all’esterno degli edifici, ma poco o niente all’interno; esso implica di principio la messa in opera di adeguate misure di protezione, eventualmente abbinate a interventi costruttivi sugli edifici;

c) grado basso (giallo): il pericolo per le persone è basso o assente; esso implica di principio la sensibilizzazione degli interessati e l’adozione di interventi costruttivi sugli edifici;

d) grado residuo: esiste una possibilità remota che si verifichi un evento; esso implica di principio la sensibilizzazione e particolare attenzione nell’ubicazione di costruzioni che comportano una concentrazione di persone (scuole, ospedali, ecc.) o suscettibili di provocare gravi danni (centri con sostanze pericolose, discariche, centrali elettriche e telefoniche, depuratori, ecc.).

Più nel dettaglio, l’autorità si orienta alle direttive di riferimento emanate dalla Confederazione.

#### d) procedura

(art. 5, 6 e 7 LTPNat)

### Art. 6 {#art_6}

Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a, b, c, d, la Sezione forestale:

a) allestisce e aggiorna il PZP (art. 5 LTPNat);

b) cura le pubblicazioni (art. 6, 7 LTPNat);

c) elabora il progetto d’adozione per il Consiglio di Stato (art. 7 LTPNat).

Per i pericoli di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. e, f, g e cpv. 2 i medesimi compiti sono svolti dall’Ufficio dei corsi d’acqua.

#### Modifica del PZP

(art. 10 LTPNat)

### Art. 7 {#art_7}

Sono apprezzabili i mutamenti della situazione che implicano segnatamente la presenza di un nuovo fenomeno o di una nuova fonte di pericolo, come pure una modifica del limite o un diverso grado di un pericolo già esistente.

In particolare, il cambiamento della situazione di pericolo a seguito dell’esecuzione di interventi tecnici di premunizione richiede la modifica del PZP, se esso non comprende già la carta dei pericoli post intervento.

Il PZP è inoltre verificato e se necessario modificato in caso di mutamenti nelle direttive di riferimento o nell’assetto pianificatorio.

La decisione di delegare a terzi l’allestimento della modifica del PZP è presa dal Dipartimento.

#### Menzione

(art. 11 LTPNat)

### Art. 8 {#art_8}

L’inclusione di un fondo nel PZP può essere menzionata a registro fondiario nei casi di pericolo basso o residuo; deve essere menzionata nei casi di pericolo elevato e medio, come pure nei casi di spostamento permanente di terreno.

La menzione avviene a cura della Sezione forestale.

Capitolo terzo

### Gestione del rischio

#### Misure di gestione del rischio

(art. 12 LTPNat)

### Art. 9 {#art_9}
A dipendenza del rischio, possono essere adottate:

a) misure di prevenzione a carattere pianificatorio, in particolare l’attribuzione dei fondi alla zona non edificabile, restrizioni di utilizzazione e norme costruttive;

b) misure tecniche di premunizione e di risanamento, quali ad esempio la costruzione, la manutenzione straordinaria e il ripristino delle opere di premunizione; il distacco artificiale di grossi quantitativi di materiale pericolante e di valanghe; la sistemazione di corsi d’acqua; la regolazione degli specchi d’acqua;

c) misure organizzative, quali ad esempio sistemi di monitoraggio e di allarme, definizione di piani di emergenza ed evacuazione;

d) decisioni d’urgenza di limitazione, divieto d’uso o evacuazione degli edifici esistenti.

#### Commissione tecnica

(art. 12, 13 cpv. 5 LTPNat)

### Art. 10 {#art_10}
Il Dipartimento istituisce una Commissione tecnica, col compito di promuovere le misure di gestione del rischio e di coordinare i servizi interessati.

#### Finanziamento

(art. 14 LTPNat)

### Art. 11 {#art_11}
Sono sussidiabili le misure tecniche (art. 9 lett. b) e organizzative (art. 9 lett. d) relative alle tipologie di pericolo naturale di cui all’art. 4 cpv. 1.

Capitolo quarto

### Norme transitorie e finali

#### Entrata in vigore

### Art. 12 {#art_12}
Il presente regolamento è pubblicato, unitamente al suo allegato di modifica di atti esecutivi, nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2017, 224.

Entrata in vigore: 21 luglio 2017 - BU 2017, 224.