## 701.410

### Regolamento

### d’esecuzione della legge sulla protezione delle rive dei laghi

(del 3 agosto 1962)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sulla protezione delle rive dei laghi del 20 novembre 1961,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}
L’applicazione della legge sulla protezione delle rive dei laghi è affidata al Dipartimento del territorio.

### Art. 2-9 {#art_2_9}
...

#### LRL Art. 7-2

### Art. 10 {#art_10}
Non sono considerate strade nell’ambito della legge quelle attualmente destinate al solo transito pedonale.

Il ciglio stradale dal quale vengono misurate le distanze previste dalla legge è quello verso lago. Non entrano in considerazione le strade di semplice accesso al lago o comunque quelle che non corrono parallelamente o quasi rispetto alla riva.

#### LRL Art. 11

### Art. 11 {#art_11}
L’altezza delle costruzioni e l’indice d’occupazione sono stabiliti secondo le norme della legge edilizia.

### Art. 12 {#art_12}
…

#### LRL Art. 12

### Art. 13 {#art_13}
Il proprietario è tenuto a notificare l’ultimazione della costruzione al Dipartimento del territorio che provvede agli opportuni controlli e alla menzione di cui all’art. 12 della legge.

#### LRL Art. 19

### Art. 14 {#art_14}
L’ufficiale dei registri deve rifiutare l’iscrizione di qualsiasi parcellamento nella zona di applicazione della legge del 20 novembre 1961, se il piano non è stato approvato dal Dipartimento del territorio. Quest’ultimo provvede, se del caso, a chiedere la menzione di assoggettamento alla legge.

### Art. 15-16 {#art_15_16}
...

### Art. 17 {#art_17}
La legge del 20 novembre 1961 deroga ai regolamenti edilizi ed ai piani regolatori comunali previgenti alla sua entrata in vigore, riservate eventuali disposizioni più restrittive previste agli stessi.

### Art. 18 {#art_18}
Il presente decreto abroga ogni disposizione contraria ed incompatibile.

Entra in vigore con la sua pubblicazione nel bollettino ufficiale delle leggi.

Pubblicato nel BU 1962, 156.

Titolo modificato dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974, 90.

Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356; precedente modifica: BU 1974, 90.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

Art. abrogati dal DE 24.6.1987; in vigore dal 1.7.1987 - BU 1987, 162.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 356.

Entrata in vigore: 14 agosto 1962 - BU 1962, 156.