## 730.510

### Decreto legislativo

### concernente l’adesione del Cantone Ticino al Concordato

### intercantonale sugli appalti pubblici

(del 6 febbraio 1996)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 16 ottobre 1995 n. 4444 del Consiglio di Stato;

preso atto dell’Accordo intercantonale sugli appalti, così come approvato dall’Assemblea straordinaria del 25 novembre 1994 della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente e della Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell’economia pubblica;

### decreta:

#### Ratifica

### Art. 1 {#art_1}

È ratificato il Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994, detto in seguito Concordato (allegato).

È ratificata la revisione 15 marzo 2001 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici.

#### Esecuzione

### Art. 2 {#art_2}
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni per l’esecuzione del Concordato.

### Art. 3 {#art_3}
…

#### Autorità di ricorso

### Art. 4 {#art_4}

L’autorità di ricorso ai sensi del Concordato è il Tribunale cantonale amministrativo.

Salvo disposizioni contrarie contenute nel Concordato, la relativa procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Entrata in vigore

### Art. 5 {#art_5}

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino.

Esso entra in vigore con la pubblicazione della dichiarazione di adesione del Cantone nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.

Pubblicato nel BU 1996, 70 e 211.

Titolo modificato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

Cpv. introdotto dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

Art. abrogato dal DL 30.11.2004; in vigore dal 4.2.2005 - BU 2005, 24 e 66.

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

Entrata in vigore: 21.5.1996 - RU 1996, 1438 e BU 1996, 211.