## 705.410

### Regolamento

### della legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto

### (RLEPIA)

del 5 luglio 2005 (stato 2 dicembre 2022)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge cantonale sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 24 marzo 2004 (di seguito LEPIA),

### decreta:

#### Domanda di autorizzazione;

(art. 4 cpv. 2 LEPIA)

#### a) dati e documenti

### Art. 1 {#art_1}

Chi intende ottenere l’autorizzazione ad esercitare la professione di ingegnere o di architetto nel Cantone (autorizzazione) deve presentare domanda scritta al Consiglio dell’Ordine degli ingegneri e degli architetti (OTIA), corredata dai seguenti documenti:

a) apposito formulario, debitamente compilato, dal quale risultino i dati personali e professionali di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA;

b) eventuale estratto dal Registro di commercio (art. 3 cpv. 2 e 9 cpv. 2 lett. c LEPIA);

c) copia dei titoli di studio (art. 5 cpv. 1 lett. a e b, art. 7 cpv. 2 LEPIA) o dei certificati di iscrizione al REG (art. 5 cpv. 1 lett. c e d LEPIA) o degli atti attestanti il diritto ad esercitare la professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA);

d) certificati in originale che attestino il possesso dei requisiti personali di cui all’art. 6 LEPIA (estratto dal casellario giudiziale e attestazione dell’Ufficio di esecuzione del domicilio o sede).

Il Consiglio dell’OTIA può inoltre richiedere la presentazione di ogni ulteriore documento ritenuto utile per valutare l’adempimento dei requisiti professionali e personali, segnatamente ai fini della verifica dell’equivalenza dei requisiti di coloro che provengono da altri Cantoni o Stati (art. 7 LEPIA).

#### b) aggiornamento dei dati e documenti

### Art. 2 {#art_2}

I titolari dell’autorizzazione sono tenuti a comunicare autonomamente e tempestivamente al Consiglio dell’OTIA ogni modifica dei dati di cui all’art. 1 del presente regolamento, così come ogni altra informazione che possa altrimenti avere rilevanza per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti professionali e personali (art. 17 cpv. 1 lett. h LEPIA).

Il Consiglio dell’OTIA può inoltre, a quest’ultimo fine, richiedere in ogni tempo ai titolari dell’autorizzazione di aggiornare i dati e i documenti di cui all’art. 1 del presente regolamento.

#### Tipi di autorizzazione

(art. 8 LEPIA)

### Art. 3 {#art_3}

L'autorizzazione a esercitare la professione di ingegnere e di architetto e delle professioni apparentate può essere rilasciata a titolo permanente (durata indeterminata) o temporaneo (per singoli progetti o per durata determinata) (art. 7 cpv. 3 LEPIA).

L’autorizzazione specifica segnatamente pure:

a) i campi professionali, secondo la classificazione indicata nell'allegato, per i quali l'autorizzazione abilita all'esercizio della rispettiva professione;

b) il livello del titolo di studio, secondo la seguente classificazione:

- livello I: titolo di studio Master o da una scuola estera equivalente (art. 5 cpv. 1 lett. a LEPIA) o titolo REG A (art. 5 cpv. 1 lett. c LEPIA);

- livello II: titolo di studio Bachelor (art. 5 cpv. 1 lett. b LEPIA) o titolo REG (art. 5 cpv. 1 lett. d LEPIA);

- livello III: diritto ad esercitare la professione sulla base di un titolo acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA).

Il Consiglio dell'OTIA emana le direttive di applicazione per i tipi di autorizzazione, giusta i capoversi 1 e 2.

### Art. 4 {#art_4}
…

#### Esercizio della professione nella forma di una persona giuridica

### Art. 5 {#art_5}
In caso di esercizio della professione nella forma di una persona giuridica, società di persone o ditta individuale (art. 3 cpv. 2 LEPIA) almeno uno dei suoi titolari o membro dirigente deve essere in possesso dell’autorizzazione ad esercitare la professione e partecipare effettivamente alla gestione dell’attività societaria.

#### Struttura dell’Albo

(art. 8 e 9 LEPIA)

### Art. 6 {#art_6}

L’Albo cantonale degli ingegneri e degli architetti (Albo) (art. 9 LEPIA) riporta i titolari di un’autorizzazione permanente (art. 3 cpv. 1), indicando i relativi dati di cui all’art. 9 cpv. 2 LEPIA.

L’Albo è strutturato per gruppi professionali (art. 3 cpv. 2 lett. a e 4) e livelli (art. 3 cpv. 2 lett. b); all’interno di queste categorie i titolari di autorizzazione vengono riportati in ordine alfabetico, con l’indicazione dei rispettivi campi d’attività.

I titolari di un’autorizzazione temporanea (art. 3 cpv. 1) vengono riportati in un elenco separato, dal quale vengono stralciati dopo la conclusione dei mandati per i quali essa è stata rilasciata.

#### Statuti

(art. 14 cpv. 2 lett. a LEPIA)

### Art. 7 {#art_7}

Gli Statuti dell’OTIA stabiliscono le norme di funzionamento dei suoi organi.

Il Consiglio dell’OTIA può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

#### Sede e recapito

### Art. 8 {#art_8}
La sede e il recapito dell’OTIA sono stabiliti dal Consiglio.

#### Commissione di vigilanza;

(art. 18 LEPIA)

#### a) sede e composizione

### Art. 9 {#art_9}

La Commissione di vigilanza ha sede presso il suo Presidente.

La Segreteria della Commissione è assicurata dal Segretariato dell’OTIA; i relativi costi sono a carico del Cantone.

Le decisioni della Commissione di vigilanza sono adottate a maggioranza. Esse sono pure comunicate al Consiglio dell’OTIA.

La Commissione di vigilanza può dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento.

#### b) assenze, astensione e ricusa

### Art. 10 {#art_10}

Per l’astensione e la ricusa si applicano gli art. 50 e seguenti della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

La cognizione dei motivi di astensione e di ricusa spetta alla Commissione di vigilanza composta dai membri non ricusati e non astenuti. Se è ricusata l’intera Commissione, il Consiglio di Stato ne istituisce una straordinaria, con due giuristi e tre ulteriori membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA, che giudicano sui motivi di ricusa e, in caso di loro accoglimento, sul merito.

In caso di assenze, ricusa o astensione di singoli membri, la Commissione di vigilanza si completa autonomamente a cura del Presidente rispettivamente del Vicepresidente, con altri giuristi rispettivamente membri, questi ultimi proposti dal Consiglio dell’OTIA.

#### Esercizio della professione in base ad un diritto acquisito (art. 5 cpv. 2 LEPIA) nel settore degli impianti tecnici

### Art. 11 {#art_11}
Oltre a coloro che adempiono i requisiti professionali di cui all’art. 5 cpv. 1 LEPIA, dispongono pure dei requisiti per il rilascio dell’autorizzazione:

a) nei settori delle installazioni elettriche, degli impianti sanitari e di riscaldamento coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, erano in possesso di un diploma professionale superiore (maestria) rilasciato in conformità all’art. 55 cpv. 2 della legge federale sulla formazione professionale, con almeno tre anni di pratica presso un ufficio pubblico o privato del ramo dopo il conseguimento del diploma;

b) nei settori del condizionamento, della ventilazione e della refrigerazione coloro che, al momento dell’entrata in vigore della LEPIA, esercitavano la professione quali titolari o contitolari di studi da almeno dieci anni.

#### Norma abrogativa

### Art. 12 {#art_12}
È abrogato il regolamento d’applicazione della legge sulla protezione e sull’esercizio delle professioni di ingegnere e di architetto del 12 dicembre 1990.

#### Entrata in vigore

### Art. 13 {#art_13}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2005, 213.

Allegato

Campi professionali (art. 3 cpv. 2)

Campi di attività (professioni regolamentate, ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 lett. a LDPS e dell'art. 1 ODPS) per i quali l'autorizzazione rilasciata dall'Ordine degli Ingegneri e degli Architetti del Cantone Ticino (OTIA) abilita all'esercizio della relativa professione:

Architettura

Architettura d’interni

Paesaggistica

Pianificazione del territorio

Ingegneria Civile

Fisica / Fisica della costruzione

Tecnica della sicurezza

Ingegneria nelle tecniche degli edifici RVCS

Ingegneria nelle tecniche degli edifici E

Ingegneria geomatica

Ingegneria forestale

Ingegneria d'altri rami

Geologia / Geotecnica / Geofisica

Ambiente

Titolo modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.

Ingresso modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.

Lett. modificata dal R 3.2.2009; in vigore dal 6.2.2009 - BU 2009, 57.

Art. modificato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.

Art. abrogato dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.

Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 118.

Entrata in vigore: 8 luglio 2005 - BU 2005, 207.

Allegato introdotto dal R 30.11.2022; in vigore dal 2.12.2022 - BU 2022, 295.