## 752.200

### Decreto legislativo

### concernente l'istituzione di una Comunità

### tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano

(del 17 dicembre 1996)

## IL gran CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE DEL TICINO

- visto il messaggio 9 luglio 1996 no. 4556 del Consiglio di Stato;

- visto il messaggio aggiuntivo 22 ottobre 1996 no. 4556A del Consiglio di Stato;

- visto il rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR della Commissione della gestione e delle finanze,

- richiamata la legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 (LTP);

- preso atto del progetto di Comunità tariffale con la suddivisione in zone del territorio cantonale, il livello delle tariffe e le indennità a favore delle aziende di trasporto,

### decreta:

### Art. 1 {#art_1}

E' istituita una Comunità tariffale nel Cantone Ticino e nel Moesano per il periodo di prova di tre anni.

Il Consiglio di Stato è competente a decidere la data d'inizio e a stipulare le convenzioni con le imprese di trasporto interessate allo scopo di realizzare il progetto (art. 16 e 17 LTP).

### Art. 2 {#art_2}
È approvata la chiave di riparto dei costi a carico dei comuni.

### Art. 3 {#art_3}

Le spese derivanti dalla partecipazione dello Stato ai costi della Comunità sono a carico della gestione corrente del Dipartimento del territorio, Sezione dei trasporti.

Il Consiglio di Stato è tenuto a presentare un rapporto sui risultati del progetto entro due anni.

Nel caso in cui dovesse essere approvato un aumento delle tariffe a livello federale, il Consiglio di Stato è autorizzato ad adeguare il contributo del Cantone e dei comuni.

### Art. 4 {#art_4}

Trascorso il periodo di prova di tre anni il Consiglio di Stato è autorizzato a rendere definitivo il presente progetto di Comunità tariffale.

Il Consiglio di Stato è autorizzato a procedere alla necessarie modifiche tecniche ed organizzative, in particolare per quanto riguarda la suddivisione in zone del territorio cantonale.

### Art. 5 {#art_5}
Le opposizioni inoltrate dai Comuni di:

- Ascona

- Besazio

- Capolago

- Carabietta

- Losone

- Paradiso

- Rancate

- Viganello

sono respinte ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

### Art. 6 {#art_6}
L'opposizione inoltrata dal comune di Gentilino è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi espressi nel rapporto 2 dicembre 1996 no. 4556R e 4556AR e nei messaggi no. 4556 del 9 luglio 1996 e no. 4556A del 22 ottobre 1996 del Consiglio di Stato.

### Art. 7 {#art_7}
Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1997, 67.

Entrata in vigore: 7 febbraio 1997 - BU 1997, 67.