## 751.110

### Regolamento

### concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto

(del 23 gennaio 2007)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- richiamate la Legge federale sul trasporto di viaggiatori del 18 giugno 1993 e l’Ordinanza sulle concessioni per il trasporto di viaggiatori (OCTV) del 25 novembre 1998, in particolare gli articoli 6 cpv. 2, 32 a 36;

- vista la Legge sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994, in particolare l’articolo 5a;

### decreta:

Capitolo I

### Disposizioni generali

#### Dipartimento competente

### Art. 1 {#art_1}
Il Dipartimento del territorio è incaricato dell’esecuzione dell’art. 5a della Legge sui trasporti pubblici.

#### Principio

### Art. 2 {#art_2}
Il diritto di trasportare viaggiatori regolarmente ed a titolo professionale può essere conferito mediante concessioni o autorizzazioni.

#### Autorizzazione cantonale

### Art. 3 {#art_3}
È necessaria un’autorizzazione per:

a) le corse che, nell’arco di un anno, sono offerte al massimo durante otto settimane consecutive;

b) il trasporto a richiesta con veicoli stradali, qualora le corse non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;

c) le corse analoghe al servizio di linea, qualora non abbiano una funzione di collegamento giusta l’articolo 5 dell’Ordinanza del 18 dicembre 1995 sulle indennità;

d) il trasporto di scolari;

e) il trasporto di operai;

f) il trasporto per conto proprio;

g) le corse nell’ambito di un servizio ausiliario;

h) le corse di sola andata;

i) le corse pendolari con alloggio.

#### Rilascio e rinnovo

### Art. 4 {#art_4}

Un’autorizzazione è rilasciata o rinnovata quando:

a) non comporta un’importante concorrenza per le imprese pubbliche di trasporto esistenti;

b) non vi si oppongono interessi importanti in materia di pianificazione del territorio e di protezione dell’ambiente;

c) è garantita l’osservanza delle prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 11 e 12 del presente regolamento.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione, occorre tener conto del coordinamento nell’ambito dei trasporti pubblici, in particolare per quanto riguarda il trasporto allievi con l’obiettivo di integrarli o combinarli, nella misura del possibile, con il trasporto di linea.

#### Durata

### Art. 5 {#art_5}
Le autorizzazioni sono concesse per un periodo massimo di dieci anni.

#### Trasferimento, modifica, rinuncia

### Art. 6 {#art_6}

Un’autorizzazione può essere trasferita o modificata a richiesta del titolare.

Il titolare può rinunciare all’autorizzazione in qualsiasi momento, mediante preavviso di due mesi notificato in forma scritta alla Sezione della mobilità.

#### Revoca

### Art. 7 {#art_7}
L’autorizzazione può essere revocata, totalmente o parzialmente, se:

a) le condizioni per il rilascio non sono più adempiute;

b) sono state commesse violazioni gravi o ripetute delle prescrizioni o degli oneri.

Capitolo II

### Competenze e procedura

#### Autorità competenti

### Art. 8 {#art_8}

Il Dipartimento rilascia e revoca le autorizzazioni cantonali.

La Sezione della mobilità è competente per:

a) lo svolgimento della procedura di consultazione;

b) il trasferimento, la modifica o il rinnovo delle autorizzazioni;

c) l’autorizzazione di rinuncia all’esercizio;

d) la riscossione delle tasse.

#### Domanda d’autorizzazione

### Art. 9 {#art_9}

Le domande per il rilascio, il rinnovo, il trasferimento o la modifica delle autorizzazioni cantonali vanno inoltrate alla Sezione della mobilità almeno due mesi prima dell’inizio del servizio.

Le domande devono indicare:

a) il nome, il cognome e l’indirizzo del richiedente oppure il nome, la sede e l’indirizzo della ditta;

b) le motivazioni del bisogno per il collegamento richiesto;

c) una cartina topografica 1:25’000 indicante l’itinerario e le fermate;

d) i periodi d’esercizio (annuale, stagionale, periodico);

e) il trasportatore incaricato;

f) la data prevista di inizio del servizio;

g) la durata desiderata dell’autorizzazione;

h) gli orari e le tariffe.

#### Consultazione

### Art. 10 {#art_10}

Prima del rilascio dell’autorizzazione, sono consultati i servizi cantonali interessati, le autorità locali e le imprese di trasporto pubblico operanti nella zona.

Il rinnovo, la modifica o il trasferimento delle autorizzazioni può avvenire d’ufficio, sentito il committente, con la sola notifica al detentore, qualora non siano intervenuti cambiamenti sostanziali nell’organizzazione del servizio e nell’organizzazione dei trasporti pubblici nella zona interessata.

Tutte le imprese di trasporto pubblico e gli enti pubblici possono in ogni momento richiedere alla Sezione della mobilità l’elenco delle autorizzazioni in vigore.

Capitolo III

### Prescrizioni tecniche e tasse

#### Manutenzione e controllo dei veicoli

### Art. 11 {#art_11}

Tutti i veicoli devono essere tenuti costantemente in buono stato e conformi alla legislazione sulla circolazione stradale.

Salvo i veicoli sottoposti al controllo dell’Ufficio federale dei trasporti, i veicoli utilizzati sono esaminati e controllati dall’Ufficio tecnico della Sezione della circolazione, secondo quanto stabilito dall’OECTV (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali).

#### Conducenti

### Art. 12 {#art_12}
I conducenti devono essere in possesso del permesso di guida corrispondente alla categoria del veicolo utilizzato e conforme alla legislazione federale.

#### Tasse

### Art. 13 {#art_13}

Vengono riscosse le seguenti tasse per:

a) il rilascio dell’autorizzazione fr. 500.--;

b) il rinnovo dell’autorizzazione fr. 350.--;

c) la modifica dell’autorizzazione in seguito

ad estensione della linea fr. 500.--;

d) la modifica dell’autorizzazione in casi diversi

da quelli previsti dalla lettera c fr. 250.--;

e) il trasferimento dell’autorizzazione fr. 250.--;

f) il rilascio dell’autorizzazione per servizi sostitutivi

che coprono unicamente una parte dell’offerta fr. 250.--.

Non si prelevano tasse per le autorizzazioni di trasporto di scolari.

Capitolo IV

### Disposizioni finali

#### Ricorsi

### Art. 14 {#art_14}

Contro la decisione della Sezione della mobilità o del Dipartimento del territorio, è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Contravvenzioni

### Art. 15 {#art_15}
Le sanzioni concernenti le infrazioni al diritto di trasporto delle persone sono di competenza della Confederazione.

#### Concessioni federali

### Art. 16 {#art_16}
Il Dipartimento del territorio, tramite la Sezione della mobilità, è incaricato di allestire i preavvisi richiesti dall’Ufficio federale dei trasporti relativi alle concessioni federali.

#### Entrata in vigore

### Art. 17 {#art_17}

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle Leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2007.

È abrogato il Regolamento concernente le autorizzazioni cantonali di trasporto del 14 dicembre 1999.

Pubblicato nel BU 2007, 31.

Cpv. modificato dal R 18.2.2014; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2014, 119.