## 751.120

### Regolamento

### sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti

del 10 luglio 2001 (3 febbraio 2023)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 2 della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997,

### decreta:

#### Comprensori e settori

### Art. 1 {#art_1}

Il territorio del Cantone è organizzato secondo i seguenti 5 comprensori in cui operano altrettante Commissioni regionali dei trasporti (CRT):

a) Mendrisiotto: distretto di Mendrisio e Comuni del distretto di Lugano sino al ponte diga di Melide;

b) Luganese: distretto di Lugano, esclusi i Comuni a sud del ponte diga di Melide e compreso quello di Isone;

c) Locarnese: distretti di Locarno e Vallemaggia;

d) Bellinzonese: distretto di Bellinzona, senza il Comune di Isone;

e) Tre Valli: distretti di Leventina, Blenio e Riviera.

Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti nella CRT, vengono costituiti i Settori di trasporto (Settore), formati dai rispettivi Comuni, dalle Associazioni dei Comuni (Associazione) e dagli Enti regionali per lo sviluppo (ERS).

Ogni Settore costituisce di regola una propria Assemblea ed è rappresentato nella CRT con un numero proporzionale di membri.

È data facoltà ai diversi Settori di costituire un’unica Assemblea.

#### Assemblea del settore

#### a) composizione e funzionamento

### Art. 2 {#art_2}

L’Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del Settore, designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.

Dove il Settore coincide con un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono assunti dal Municipio.

Dove il Settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell’Assemblea sono assunti dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali.

L’Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a maggioranza semplice.

#### b) compiti

### Art. 3 {#art_3}
L’Assemblea ha il compito di:

a) nominare il proprio Presidente;

b) designare i suoi rappresentanti nella CRT;

c) individuare i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre la priorità degli interventi;

d) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;

e) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.

#### Associazione dei Comuni come Settore

#### a) funzionamento

### Art. 4 {#art_4}

Se il comprensorio dell’Associazione dei Comuni coincide con quello del Settore, l’Associazione può assumere i compiti e le funzioni dell’Assemblea del Settore per i Comuni che la costituiscono.

Gli organi dell’Associazione deliberano secondo i propri statuti.

#### b) compiti

### Art. 5 {#art_5}
L’Associazione ha il compito di:

a) designare i suoi rappresentanti nella CRT entro due mesi dal rinnovo dei propri organi;

b) individuare i problemi connessi alla mobilità del Settore e proporre le priorità degli interventi;

c) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;

d) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.

#### Commissioni regionali dei trasporti

#### a) composizione

### Art. 6 {#art_6}

CRT del Mendrisiotto composta da 17 membri, in rappresentanza dei 15 Comuni e dell’Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB):

a) Mendrisio: 2 membri

b) Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Coldrerio, Riva San Vitale, Stabio, Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo, Val Mara: un membro ciascuno, per un totale di 14 membri

c) Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB): 1 membro

CRT del Luganese composta da 15 membri, in rappresentanza di 5 Settori di trasporto:

a) Lugano: 3 membri

b) Ceresio Centrale: Muzzano, Collina d’Oro, Grancia, Melide, Morcote, Paradiso, Sorengo e Vico Morcote: 3 membri

c) Ceresio Nord: Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Savosa, Porza e Vezia: 3 membri

d) Malcantone: Agno, Aranno, Alto Malcantone, Astano, Bedigliora, Bioggio, Cademario, Caslano, Curio, Magliaso, Manno, Miglieglia, Neggio, Novaggio, Pura, Tresa e Vernate: 3 membri

e) Valli di Lugano: Bedano, Capriasca, Gravesano, Isone, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Origlio, Ponte Capriasca e Torricella-Taverne: 3 membri

CRT del Locarnese composta da 17 membri, in rappresentanza di 9 Settori di trasporto e dell’Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM):

a) Locarno: 3 membri

b) Verbano Est: Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia e Tenero-Contra: 2 membri

c) Verbano Centro: Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina: 3 membri

d) Comune di Verzasca: 1 membro

e) Comune di Onsernone: 1 membro

f) Associazione dei Comuni della Vallemaggia: Avegno Gordevio, Bosco Gurin, Campo Vallemaggia, Cerentino, Cevio, Lavizzara, Linescio e Maggia: 1 membro

g) Circolo della Melezza: Centovalli e Terre di Pedemonte: 1 membro

h) Verbano Ovest: Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona: 3 membri

i) Gambarogno: 1 membro

l) Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM): 1 membro

CRT del Bellinzonese composta da 9 membri, in rappresentanza dei Comuni sottoelencati:

– Bellinzona: 5 membri

– Arbedo-Castione: 1 membro

– Lumino: 1 membro

– S. Antonino: 1 membro

– Cadenazzo: 1 membro.

CRT delle Tre Valli composta da quattro membri, di cui almeno tre dell’Ente regionale per lo sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV), in rappresentanza dei distretti di Leventina, Blenio e Riviera.

#### b) designazione dei rappresentanti nella CRT

### Art. 7 {#art_7}

I Municipi dei Comuni con più rappresentanti nella CRT designano almeno uno di essi tra i propri membri.

I delegati dei Settori di trasporto formati da due Comuni sono scelti di regola tra i Municipali dei Comuni che ne fanno parte e rappresentano l’intero Settore.

I delegati dei Settori di trasporto formati da più Comuni sono scelti tra i Municipali dei Comuni che ne fanno parte e rappresentano l’intero Settore.

I delegati delle Associazioni dei Comuni devono di regola far parte di un esecutivo comunale.

I Consigli direttivi degli Enti regionali per lo sviluppo designano i loro rappresentanti, delegando almeno un membro che, di regola, deve far parte di un esecutivo comunale.

#### c) funzionamento

### Art. 8 {#art_8}

La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.

Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

La CRT può nominare al suo interno un Comitato organizzativo.

#### d) compiti

### Art. 9 {#art_9}

I compiti della CRT sono:

a) nominare il proprio Presidente e vice-presidente;

b) allestire il progetto di Piano cantonale dei trasporti (PCT) relativo agli aspetti regionali (compresa la valutazione dei costi, le priorità e la chiave di riparto intercomunale);

c) allestire, se incaricata dal Dipartimento del territorio, il progetto di PCT relativo agli aspetti interregionali;

d) proporre al Consiglio di Stato l’offerta di trasporto, conformemente all’art. 10 della legge sui trasporti pubblici;

e) formulare i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d’importanza cantonale (art. 37 cpv. 1 legge sui trasporti pubblici);

f) preventivare una valutazione dei costi necessari all’attuazione delle opere previste dal PCT e la cronologia temporale degli interventi;

g) definire l’organizzazione interna e le modalità d’informazione;

h) garantire il coordinamento e l’integrazione delle procedure speciali rese necessarie dal PCT;

i) collaborare con il Cantone nel coordinamento delle procedure attuative;

l) rappresentare tutti i Comuni della CRT verso l’esterno per tutti i temi concernenti il suo campo d’attività.

A tal fine la CRT deve preventivamente:

a) individuare i problemi, stabilire le priorità ed allestire un programma di lavoro e relativo preventivo, secondo modalità e procedure proprie;

b) valutare, sentita l’Autorità cantonale, l’opportunità di formare uno o più gruppi tecnici composti da:

1. operatori incaricati di elaborare gli studi pianificatori necessari;

2. rappresentanti dei Servizi competenti dell’Amministrazione cantonale, della Confederazione, dei Comuni, degli Enti regionali per lo sviluppo (ERS), delle Imprese di trasporto ed altri Enti interessati;

c) controllare e coordinare l’avanzamento dei lavori degli operatori;

d) verificare la fattibilità delle proposte elaborate, ricercando l’adesione dei Comuni e del Cantone e consultando Enti e Associazioni;

e) elaborare ed adottare i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e trasmetterli ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione;

f) curare e coordinare l’informazione dell’opinione pubblica.

La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.

#### Ruolo dell’Autorità cantonale

### Art. 10 {#art_10}
Il Consiglio di Stato, tramite i propri Servizi competenti:

a) partecipa nel quadro dei gruppi tecnici all’elaborazione del PCT;

b) assicura il coordinamento con gli altri Piani regionali dei trasporti e con il livello interregionale;

c) esamina ed approva il programma di lavoro proposto dalla CRT ed assicura la quota di finanziamento cantonale per gli studi di base e l’elaborazione del PCT;

d) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei Settori di trasporto;

e) dirime definitivamente eventuali divergenze.

#### Finanziamento delle CRT

### Art. 11 {#art_11}

Le spese di funzionamento delle CRT e della sua Segreteria sono a carico dei Comuni membri, che su proposta della rispettiva CRT, se le ripartono consensualmente.

In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.

#### Durata in carica delle CRT e dei loro membri

### Art. 12 {#art_12}

Le CRT restano in funzione a tempo indeterminato.

La durata in carica dei loro membri, sempre rieleggibili, coincide con quella della legislatura comunale, ritenuto che i singoli membri restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

#### Norma abrogativa

### Art. 13 {#art_13}
Le convenzioni già sottoscritte per la costituzione delle Commissioni intercomunali dei trasporti sono abrogate e vengono sostituite dal presente regolamento.

#### Entrata in vigore

### Art. 14 {#art_14}

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

È abrogato il regolamento sull’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 12 giugno 2001.

Pubblicato nel BU 2001, 210.

Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137; precedente modifica: BU 2016, 421.

Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

Cpv. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.

Cpv. introdotto dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.

Art. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

Frase modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

Art. modificato dal R 12.10.2016; in vigore dal 14.10.2016 - BU 2016, 421; precedenti modifiche: BU 2004, 217; BU 2010, 181; BU 2014, 184.

Cpv. modificato dal R 1.2.2023; in vigore dal 3.2.2023 - BU 2023, 26.

Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

Cpv. modificato dal R 8.5.2018; in vigore dal 11.5.2018 - BU 2018, 175.

Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

Lett. modificata dal R 5.5.2021; in vigore dal 7.5.2021 - BU 2021, 153.

Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.

Cpv. modificato dal R 24.5.2017; in vigore dal 30.5.2017 - BU 2017, 137.

Art. modificato dal R 11.5.2004; in vigore dal 14.5.2004 - BU 2004, 217.

Cpv. modificato dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

Lett. modificata dal R 9.4.2014; in vigore dal 11.4.2014 - BU 2014, 184.

Entrata in vigore: 13 luglio 2001 - BU 2001, 210.