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### Legge

### sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore

del 9 febbraio 1977 (stato 16 febbraio 2024)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sulla circolazione stradale del 19 dicembre 1958;

visto il messaggio 3 dicembre 1976 n. 2203 del Consiglio di Stato,

### decreta:

#### Imposte di circolazione

### Art. 1 {#art_1}

Ogni licenza di circolazione comporta il pagamento di una imposta annuale di:

a) fr. 10.-- per i carri a mano provvisti di motore;

b) fr. 21.-- per ciclomotori;

c) fr. 52.-- + (1,80 x potenza (kw DIN) per i motoveicoli e le motoleggere;

d) un supplemento del 50% sulle imposte di circolazione previste per i motoveicoli a tre ruote fino a kg 400 (peso a vuoto), i motoveicoli con il carrozzino laterale, i motoveicoli speciali, i tricicli a motore fino a kg 1000 (peso a vuoto), i quadricicli a motore e i quadricicli leggeri a motore;

e) per le automobili sino a 3500 kg e le automobili pesanti: ((massa a vuoto x 0.1) + (kW x coefficiente CO2 (Kv)) x coefficiente cantonale (K);

fr. 105.- + (fr. 5.70 x potenza (kW DIN)) per tutti gli altri veicoli leggeri, monoassi e tricicli a motore oltre kg 1000 (massa a vuoto);

fr. 105.- + (fr. 31.50 x numero posti a sedere) per gli autobus e gli autosnodati;

fr. 105.- + (10 x potenza (kW DIN)) per gli altri autoveicoli pesanti;

f) fr. 125.-- per gli autoveicoli d’epoca;

fr. 90.-- per i motoveicoli d’epoca;

g) fr. 5.-- per la speciale autorizzazione di trasportare una seconda persona sul sedile posteriore dei motoveicoli;

h) fr. 105.– per i rimorchi con peso totale 750 kg e 3500 kg e 10000 kg;

i) fr. 630.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli;

fr. 380.-- per il rilascio della licenza collettiva con targhe professionali per autoveicoli ad uso limitato;

l) fr. 190.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per motoveicoli e motoleggere;

m) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per veicoli agricoli, autoveicoli da lavoro e veicoli speciali;

n) fr. 125.-- per il rilascio della licenza collettiva con targa professionale per i rimorchi;

o) fr. 125.-- per gli autoveicoli da lavoro (macchine semoventi) e per i veicoli speciali;

p) fr. 65.– per gli autoveicoli da lavoro (carri da lavoro);

q) fr. 21.-- per i rimorchi di motoveicoli e di motoleggere;

r) fr. 80.-- per i veicoli a motore agricoli.

I rimorchi agricoli sono esonerati dall’imposta di circolazione.

...

#### Utilizzo del gettito e misure di adeguamento del gettito

### Art. 1a {#art_1a}

Il gettito dell'imposta di circolazione, in linea di principio, non può eccedere i costi della costruzione e della manutenzione delle strade, dedotte le spese di funzionamento.

Se l'equilibrio tra gettito e costi di costruzione e di manutenzione non può essere ristabilito nel breve periodo, il Consiglio di Stato propone al Gran Consiglio delle modifiche legislative di adeguamento.

#### Determinazione del coefficiente cantonale

### Art. 1b {#art_1b}
Il coefficiente cantonale (K) è fissato a 1.

#### Nuovo coefficiente CO2 (vettore energetico)

### Art. 1c {#art_1c}

Il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv ha i valori indicati nella sottostante tabella.

Il Gran Consiglio modifica il coefficiente CO2 (vettore energetico) Kv, in particolare, in base all’evoluzione delle tecnologie utilizzate e delle conoscenze scientifiche.

| Codice | Descrizione | Kv |
| --- | --- | --- |
| B | Benzina | 2.4 |
| C | Benzina/Elettrico | 1.4 |
| D | Diesel | 2.5 |
| E | Elettrico | 0.2 |
| F | Diesel/Elettrico | 1.9 |
| G | Gas (CNG/GPL) | 2.9 |
| J | Alcol (Etanolo) | 2.8 |
| K | Benzina/Alcol (Etanolo) | 3.9 |
| L | Gas di petrolio liquefatti (LPG) | 2 |
| M | Metanolo | 0.7 |
| N | Gas naturale (CNG) | 1.9 |
| P | Petrolio | 0.7 |
| R | Elettrico con RE (Range Extender) | 0.4 |
| U | Altri carburanti | 2.7 |
| W | Idrogeno | 0.7 |
| X | Idrogeno/Elettrico | 0.2 |
| Y | Gas naturale (CNG) / Benzina | 1.9 |
| Z | Gas di petrolio liquefatti (LPG)/Benzina | 2.2 |

#### Tasse in genere

### Art. 2 {#art_2}
Il Consiglio di Stato fissa per regolamento le tasse per l’emissione delle licenze e dei permessi speciali, per gli esami di conducente, per il rilascio delle targhe, per collaudi, i controlli o per qualsiasi altra prestazione, come pure per quelle delegate.

#### Computo dell’imposta di circolazione

### Art. 3 {#art_3}
Le imposte, ad eccezione di quella per i ciclomotori e per i carri a mano provvisti di motore, sono prelevate pro rata in ragione dei giorni che intercorrono dalla data del rilascio della licenza di circolazione alla fine dell’anno civile.

#### Rimborso dell’imposta di circolazione

### Art. 4 {#art_4}
L’imposta di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. da c) a r) è rimborsata pro rata in base al numero di giorni che intercorrono dal giorno successivo al deposito della targa alla fine dell’anno civile.

#### Imposta di circolazione percepita o rimborsata per sostituzione del veicolo

### Art. 5 {#art_5}

In caso di sostituzione di un veicolo a motore con un altro di potenza superiore o inferiore viene percepita o rimborsata la differenza che intercorre fra le imposte previste per le due categorie di veicoli.

La presente disposizione non si applica per le imposte dei veicoli previsti all’art. 1 cpv. 1 lett. da a) a b) e da h) a q).

...

#### Casi di esonero parziale o totale dell’imposta di circolazione

### Art. 6 {#art_6}
Il Consiglio di Stato è autorizzato a concedere l’esonero totale o parziale dell’imposta di circolazione per i veicoli a motore ed i rimorchi:

a) del personale dello Stato quando l’uso del veicolo è previsto da speciali disposizioni di legge o di regolamento;

b) di enti pubblici o di associazioni senza scopo di lucro destinati a servizi di pubblica utilità (polizia, autoambulanza, pompieri, soccorso stradale, ecc.);

c) di infermi che causa il loro stato fisico non possono farne a meno e sono nelle condizioni finanziarie modeste stabilite dal regolamento;

d) mossi con tecniche di trazione o combustibili alternativi che permettono una migliore efficienza energetica ed ambientale.

#### Imposta di circolazione per veicoli adibiti al servizio pubblico

### Art. 7 {#art_7}
L’imposta per i veicoli adibiti al servizio pubblico ed in possesso di regolare concessione federale I è pari ad un terzo di quella prevista per la categoria di autoveicoli e rimorchi a cui appartengono.

#### Imposta di circolazione per autoveicoli di tassisti

### Art. 8 {#art_8}
Gli autoveicoli dei tassisti pagano i due terzi dell’imposta di circolazione. Sono considerati tassisti, con diritto alla riduzione, i detentori di uno o al massimo due veicoli immatricolati con targa trasferibile, che esercitano personalmente ed esclusivamente tale professione, che sono autorizzati dal Comune a sostare su area pubblica e che si assoggettano ai regolamenti e alle tariffe stabilite dall’Autorità comunale.

#### Imposta di circolazione per veicoli con targhe trasferibili

### Art. 9 {#art_9}

Veicoli appartenenti allo stesso detentore e immatricolati con lo stesso genere e numero di targhe di controllo possono essere usati alternativamente se il detentore paga l’importo dovuto per il veicolo a motore soggetto all’imposta più elevata e, per l’altro veicolo la percentuale seguente:

- del 20% se si tratta di due veicoli a motore dello stesso genere;

- del 50% se si tratta di due veicoli a motore non dello stesso genere.

Per i rimorchi, gli autoveicoli di lavoro e i veicoli speciali con targhe trasferibili, l’imposta è dovuta per un solo veicolo.

#### Rimedi di diritto

### Art. 9a {#art_9a}

Contro la decisione del Dipartimento competente è dato reclamo entro il termine di trenta giorni.

Contro la decisione su reclamo è dato ricorso alla Camera di diritto tributario entro il termine di trenta giorni.

#### Delega al Consiglio di Stato per disposizioni complementari

### Art. 10 {#art_10}

Il Consiglio di Stato è autorizzato ad emanare disposizioni complementari in materia di imposte e tasse di circolazione per altre categorie di veicoli che fossero in progresso di tempo disciplinate dalla legislazione federale.

Esso è pure autorizzato ad emanare disposizioni nei casi in cui elementi necessari per la determinazione dell’imposta non siano indicati nelle approvazioni del tipo.

#### Disposizioni abrogative e transitorie

### Art. 11 {#art_11}

La presente legge abroga quella del 20 febbraio 1973 sulle imposte e tasse di circolazione di veicoli a motore.

…

Per l’anno 2023 alle automobili fino a 3500 kg e alle automobili pesanti di cui all’art. 1 cpv. 1 lett. e) immatricolate prima del 1° gennaio 2009 si applica la formula in vigore al 31 dicembre 2022.

#### Entrata in vigore

### Art. 12 {#art_12}
Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto al 1° gennaio 1977.

Pubblicata nel BU 1977, 99.

Art. modificato dalla L 24.6.1997; in vigore dal 1.1.1998 - BU 1997, 394; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.

Lett. modificata dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedenti modifiche: BU 2013, 547; BU 2022, 320 e 321.

Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.

Lett. modificata dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37.

Cpv. reintrodotto dalla L 17.12.2014; in vigore dal 10.2.2015 - BU 2015, 37; precedente modifica: BU 1997, 394.

Cpv. abrogato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedenti modifiche: BU 2008, 140; BU 2013, 509.

Art. modificato dalla L 22.6.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 320; precedenti modifiche: BU 2008, 140; BU 2013, 509.

Art. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31.

Art. introdotto dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31.

Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1989, 221.

Art. modificato dalla L 17.12.2012; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 547; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387; BU 1989, 221.

Cpv. reintrodotto dalla L 20.6.1989; in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedente modifica: BU 1982, 313.

Cpv. abrogato dalla L 20.6.1989 (v. messaggio n. 3456 pag. 3 lett. e) e rapporto n. 3456 pag. 3); in vigore dal 1.1.1990 - BU 1989, 221; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

Lett. modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedente modifica: BU 1989, 221.

Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387.

Art. modificato dalla L 24.9.1985; in vigore dal 1.1.1986 - BU 1985, 387; precedente modifica: BU 1982, 313.

Art. introdotto dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 36.

Cpv. modificato dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140; precedenti modifiche: BU 1982, 313; BU 1985, 387.

Nota marginale modificata dalla L 22.1.2008; in vigore dal 1.1.2009 - BU 2008, 140.

Art. modificato dalla L 15.10.2013; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2013, 509; precedente modifica: BU 2008, 140.

Cpv. abrogato dalla L 11.12.2023; in vigore dal 1.1.2024 - BU 2024, 31; precedente modifica: BU 2022, 320 e 321.

Cpv. introdotto dal DL 15.12.2022; in vigore dal 1.1.2023 - BU 2022, 321.