## 782.160

### Decreto esecutivo

### concernente i voli a bassa quota e gli atterraggi esterni effettuati con elicotteri

del 17 giugno 1987 (stato 28 aprile 2023)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

viste la legge federale sulla navigazione aerea del 21 dicembre 1948 (LNA) e le relative ordinanze, segnatamente l’ordinanza sulla navigazione aerea del 14 novembre 1973 (ONA), l’ordinanza sull’infrastruttura aeronautica del 23 novembre 1994 (OSIA), l’ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi del 14 maggio 2014 (OAEs), l’ordinanza del DATEC concernente le norme di circolazione per aeromobili del 20 maggio 2015 (ONCA),

### decreta:

Capitolo primo

### Disposizioni generali

#### Scopo e campo di applicazione

### Art. 1 {#art_1}
Il presente decreto disciplina le competenze degli organi cantonali e comunali in materia di navigazione aerea, in particolare riguardo agli atterraggi esterni effettuati con elicotteri sul territorio cantonale, nei limiti previsti dalla legislazione federale.

Capitolo secondo

### Disposizioni federali

### Art. 2-4 {#art_2_4}
…

### Art. 5 {#art_5}
…

### Art. 6 {#art_6}
…

### Art. 7-16 {#art_7_16}
…

Capitolo terzo

### Disposizioni cantonali

#### Competenze generali

#### a) Consiglio di Stato

### Art. 17 {#art_17}

Il Consiglio di Stato è competente per le prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale, in particolare riguardo a:

a) deleghe di sorveglianza affidate al Cantone così come prese di posizione di deleghe di sorveglianza ai comuni (art. 4 cpv. 2 LNA);

b) determinazioni di spazi aerei o vie aeree per gli atterraggi in montagna (art. 8 cpv. 7 LNA);

c) emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi (art. 12 cpv. 3 LNA);

d) concessione di rotte per imprese con sede in Svizzera (art. 28 cpv. 6 LNA e 114 cpv. 4 ONA).

Il Consiglio di Stato è inoltre competente per limitare l’uso di aeromobili senza occupanti del peso inferiore ai 30 kg per motivi di interesse pubblico.

#### b) Dipartimento del territorio

### Art. 17a {#art_17a}
Il Dipartimento del territorio è competente per le seguenti prese di posizione all’indirizzo dell’autorità federale:

a) determinazione delle zone di sicurezza (art. 42 cpv. 3 LNA);

b) preavviso per la designazione delle aree autorizzate di atterraggio in montagna (art. 8 cpv. 3 LNA e 54 cpv. 1 OSIA).

#### c) Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale

### Art. 18 {#art_18}
L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per:

a) fornire supporto all’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) riguardo alle mansioni (rilevamento, esame, collaborazione) concernenti l’obbligo di autorizzazione degli ostacoli alla navigazione aerea (art. 59 e 60 OSIA);

b) i compiti assegnatigli dagli articoli 20–22b.

#### Atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro (art. 31 OAEs)

### Art. 19 {#art_19}

Il municipio è competente per accordare atterraggi esterni in zone residenziali a scopo di lavoro ai sensi dell’art. 2 OAEs.

La richiesta deve contenere le seguenti indicazioni:

a) il committente dei voli;

b) lo scopo dei voli, indicando il genere di merci o persone che si intende trasportare;

c) il programma dei voli, indicando:

- data e orario dei voli previsti;

- luogo del decollo e dell’atterraggio;

- numero delle rotazioni previste;

- tipo di elicotteri usati;

d) l’eventuale necessità di provvedimenti di sicurezza riguardo al traffico stradale, ferroviario e delle funivie.

L’accordo considera, in particolare:

a) lo scopo dei voli;

b) la ponderazione tra interesse pubblico e privato;

c) la necessità di provvedimenti di sicurezza.

In assenza di accordo tra le parti, la decisione spetta all’UFAC.

#### Atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 8 e 12 OAEs)

### Art. 20 {#art_20}

L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 8 capoverso 1 lettera b OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche.

L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, autorizza gli atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche indispensabili alla formazione o alla formazione continua degli addetti alle operazioni di salvataggio e di lotta antincendio di cui all’articolo 8 capoverso 2 OAEs.

#### Atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine (art. 26 OAEs)

### Art. 21 {#art_21}

Istanze volte a ottenere l’autorizzazione per atterraggi esterni a più di 1100 m d’altitudine devono essere presentate con preavviso di almeno quattro settimane all’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.

L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali e i municipi interessati, formula il parere all’UFAC secondo l’articolo 26 capoverso 2 OAEs.

#### Autorizzazioni per atterraggi esterni in zone protette (art. 28 OAEs)

### Art. 22 {#art_22}
L’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentito l’Ufficio della natura e del paesaggio, formula il parere al richiedente secondo l’articolo 28 capoverso 2 OAEs nell’ambito dell’autorizzazione UFAC per gli atterraggi esterni in zone protette.

#### Manifestazioni aereonautiche pubbliche

#### a) al di fuori degli aerodromi (art. 86 cpv. 2 lett. c e 87 cpv. 3 ONA)

### Art. 22a {#art_22a}

Le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli aerodromi con la partecipazione di due elicotteri al massimo e a meno di 1100 m di altitudine sono autorizzate dal municipio.

Devono dare il loro accordo i municipi di comuni vicini sorvolati durante le operazioni di partenza e atterraggio a quote inferiori a:

a) 300 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 600 m in zone densamente popolate;

b) 150 m dall’ostacolo più alto entro un raggio di 150 m in altre zone.

Gli altri municipi interessati devono essere avvisati.

Negli altri casi, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale è competente per rilasciare il consenso, giusta l’articolo 87 capoverso 3 ONA.

#### b) in caso di atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche (art. 89 cpv. 1ter ONA)

### Art. 22b {#art_22b}
Nel caso di manifestazioni aeronautiche pubbliche con atterraggi esterni su distese d’acqua pubbliche, l’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale, sentiti i servizi cantonali interessati, formula il parere all’UFAC ai sensi dell’articolo 89 capoverso 1ter ONA, sul rispetto delle disposizioni della protezione delle acque, della pesca, dell’ambiente e della natura e solleva eventuali obiezioni dettati da altri interessi pubblici.

Capitolo quarto

### Disposizioni varie e finali

#### Pianificazione e autorizzazione di aree per gli atterraggi esterni (art. 40, 41 OAEs)

### Art. 23 {#art_23}

Il Comune pianifica mediante piano regolatore le aree per atterraggi esterni utilizzate per più di un anno in modo intenso.

Tali aree sono autorizzate mediante licenza edilizia.

#### Segnalazioni

### Art. 24 {#art_24}
Le segnalazioni di infrazioni sono trasmesse all’UFAC direttamente o per il tramite dell’Ufficio del demanio e dell’Aeroporto cantonale.

### Art. 25-26 {#art_25_26}
…

#### Entrata in vigore

### Art. 27 {#art_27}
Il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Pubblicato nel BU 1987, 153.

Ingresso modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.

Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.

Art. abrogato dal DE 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 358.

Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399; BU 2003, 358.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedenti modifiche: BU 1988, 171; BU 1995, 399.

Art. reintrodotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1988, 171.

Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Art. introdotto dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Capitolo modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Art. modificato dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166.

Art. abrogati dal DE 26.4.2023; in vigore dal 28.4.2023 - BU 2023, 166; precedente modifica: BU 1995, 399.

Entrata in vigore: 23 giugno 1987 - BU 1987, 153.