## 520.350

### Regolamento

### del Fondo dei contributi sostitutivi

(del 17 dicembre 2013)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 36 della legge cantonale sulla protezione civile del 26 febbraio 2007 (in seguito LPCi),

### decreta:

Capitolo primo

### Campo di applicazione, scopo e finanziamento

#### Campo di applicazione

### Art. 1 {#art_1}
Questo regolamento disciplina la gestione del Fondo dei contributi sostitutivi istituito dal Consiglio di Stato.

#### Scopo

### Art. 2 {#art_2}
Lo scopo del Fondo è quello di gestire le giacenze transitorie relative ai contributi sostitutivi versate al Cantone in attesa di essere utilizzate per la realizzazione di strutture protette e per altri scopi di protezione civile.

#### Finanziamento

### Art. 3 {#art_3}
Il Fondo è finanziato dai contributi sostitutivi versati dai cittadini che sono stati esonerati dall’obbligo di realizzare un rifugio.

Capitolo secondo

### Disposizioni generali

#### Gestione del fondo

### Art. 4 {#art_4}

Il Fondo è gestito dal Dipartimento delle istituzioni per il tramite della Sezione del militare e della protezione della popolazione.

I relativi costi di gestione sono a carico del Fondo.

#### Utilizzo dei contributi sostitutivi

#### a) in generale

### Art. 5 {#art_5}
I contributi sostitutivi incassati dal Cantone sono impiegati per gli scopi definiti all’art. 36 LPCi secondo il principio di solidarietà intercomunale.

#### b) rifugi privati

### Art. 6 {#art_6}
I contributi sostitutivi possono essere destinati al rinnovamento dei rifugi privati conformi alle normative vigenti in materia qualora:

– l’Ufficio federale della protezione della popolazione dovesse predisporre nuove disposizioni di natura tecnica in merito a interventi obbligatori quali lavori di miglioria segnatamente opere di potenziamento;

– dovessero essere emanate nuove disposizioni cantonali ai fini di esigenze straordinarie in tempo di pace (emergenze, catastrofi ecc.).

#### Partecipazione

### Art. 7 {#art_7}
La partecipazione tramite contributi sostitutivi a progetti comunali riguardanti la costruzione di nuovi impianti pubblici è possibile tenuto conto dei bisogni stabiliti dalla pianificazione cantonale come pure dei costi preventivati, rispettivamente del piano di finanziamento nonché dell’impatto delle misure proposte.

#### Quota parte e competenze decisionali

### Art. 8 {#art_8}

L’ammontare dei proventi da destinare ai singoli settori viene indicata annualmente in sede di preventivo.

Le competenze decisionali sugli importi dei sussidi sono attribuite come segue:

a) alla Sezione del militare e della protezione della popolazione per importi fino a fr. 200'000.–;

b) al Dipartimento delle istituzioni per importi superiori a fr. 200'000.– fino a fr. 1'000'000.–;

c) al Consiglio di Stato per importi superiori a fr. 1'000'000.–.

#### Reclamo

### Art. 9 {#art_9}
Contro le decisioni di cui agli art. 5, 6 e 7 è data facoltà di reclamo entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione.

Capitolo terzo

### Modalità di gestione dei fondi

#### Modalità di gestione

### Art. 10 {#art_10}

I contributi sostitutivi di competenza del Cantone depositati nel Fondo sono registrati a puro scopo statistico per singolo Comune di provenienza.

I crediti previsti per l’anno seguente sono iscritti nei conti preventivi del Cantone e approvati dal Gran Consiglio.

I mezzi finanziari del Fondo rientrano nella gestione finanziaria dello Stato e su tali importi non è corrisposto nessun interesse remunerativo.

Capitolo quarto

### Disposizioni finali

#### Entrata in vigore

### Art. 11 {#art_11}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° gennaio 2014.

Pubblicato nel BU 2013, 559.