## 482.100

### Legge

### di applicazione della legge federale sulla

### protezione degli animali

(del 10 febbraio 1987)

## IL GRAN CONSIGLIO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 21 maggio 1986 n. 3050 del Consiglio di Stato,

### decreta:

## Capitolo I

### Principio

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
Lo Stato promuove e attua la protezione degli animali, conformemente a quanto prescritto dalla legislazione federale in materia.

## Capitolo II

### Organizzazione e competenze

#### Organi

#### a) Dipartimento

### Art. 2 {#art_2}

Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente per la vigilanza sull’applicazione della legislazione federale e cantonale in materia di protezione degli animali.

Sentito il preavviso della Commissione di sorveglianza, il Dipartimento decide sulle domande di autorizzazione per gli esperimenti sugli animali.

#### b) Ufficio del veterinario cantonale

### Art. 3 {#art_3}
L’Ufficio del veterinario cantonale esercita le competenze che la legislazione federale sulla protezione degli animali attribuisce all’autorità cantonale, a meno che la presente legge o i relativi regolamenti di applicazione dispongano diversamente.

#### c) Commissione di sorveglianza

### Art. 4 {#art_4}
Il Consiglio di Stato nomina una sua Commissione di sorveglianza, quale organo consultivo del Dipartimento in materia di esperimenti sugli animali e ne fissa la composizione e le competenze nel regolamento.

#### d) Municipi

### Art. 5 {#art_5}

Nelle rispettive giurisdizioni comunali, i Municipi applicano le misure di polizia locale (ai sensi della Legge organica comunale e della Legge sanitaria), vigilano sull’osservanza della legislazione in materia di protezione degli animali ed eseguono i provvedimenti ordinati dalle competenti autorità cantonali.

I Municipi provvedono alla cattura dei cani, gatti e di altri animali randagi o vaganti senza padrone.

Preavvisano le domande d’autorizzazione presentate da chi desidera tenere animali feroci, velenosi o comunque pericolosi.

I Municipi operano direttamente oppure tramite la polizia comunale.

#### Collaborazione

### Art. 6 {#art_6}
Nell’esercizio delle competenze loro attribuite, gli organi chiamati ad applicare la legislazione in materia possono avvalersi segnatamente della collaborazione:

a. delle associazioni per la protezione degli animali riconosciute dal Dipartimento alle condizioni stabilite dal regolamento;

b. degli agenti della polizia comunale o cantonale;

c. dei veterinari e degli ispettori delle carni;

d. degli ispettori del bestiame;

e. dei funzionari dell’Ufficio caccia e pesca.

## Capitolo III

### Disposizioni varie

#### Interventi

### Art. 7 {#art_7}

Gli organi incaricati dell’applicazione delle norme sulla protezione degli animali, hanno diritto all’ispezione di locali, impianti, veicoli, oggetti e animali; in tale funzione hanno qualità di agenti della polizia giudiziaria. Sono applicabili gli art. 34 della Legge federale sulla protezione degli animali (LPDA) e 114 segg. del Codice di procedura penale.

Essi intervengono se è accertato che animali siano trascurati in modo grave, denutriti, maltrattati o sottoposti a interventi illeciti. Se necessario possono sequestrarli cautelativamente, ricoverarli in luogo idoneo e, sentito il detentore, venderli, farli macellare o uccidere. Dedotte le spese e l’importo della pena pecuniaria, l’eventuale ricavo sarà consegnato al proprietario.

#### Ricorsi

### Art. 8 {#art_8}

Contro le decisioni dei Municipi, dell’Ufficio del veterinario cantonale e del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Le decisioni del Consiglio di Stato possono essere impugnate con ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

È applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.

#### Legittimazione

### Art. 9 {#art_9}

Può ricorrere ai sensi dell’art. 8 chi dimostra un legittimo interesse. Per le decisioni dei Municipi, la materia è retta dalla Legge organica comunale.

Possono comunque interporre ricorso le associazioni che perseguono scopi ideali nel campo della protezione degli animali.

#### Tasse

### Art. 10 {#art_10}

I controlli per gli esperimenti sugli animali, le autorizzazioni e le decisioni sono soggetti al pagamento di una tassa di cancelleria variabile da fr. 50.- a fr. 1000.-.

Nel determinare l’ammontare della tassa si terrà in particolare conto delle spese cagionate, della complessità e importanza della pratica.

#### Disposizioni penali

### Art. 11 {#art_11}

I reati di cui agli art. 27 e 29 cpv. 1 della LPDA sono perseguiti dall’autorità giudiziaria competente in virtù della vigente Legge organica giudiziaria.

Ogni altra infrazione alla Legge o all’Ordinanza federale (OPAn) per la quale è prevista la multa è perseguita dal Dipartimento giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.

#### Regolamenti

### Art. 12 {#art_12}
Il Consiglio di Stato emana le necessarie disposizioni esecutive.

## Capitolo IV

### Approvazione ed entrata in vigore

#### Norme abrogative e entrata in vigore

### Art. 13 {#art_13}

La legge sulla protezione degli animali del 26 novembre 1908 è abrogata.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum e ottenuta l’approvazione del Consiglio federale, conformemente all’art. 36 cpv. 2 LFDA, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

Pubblicata nel BU 1987, 269.

Nota marginale modificata dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119.

Cpv. modificato dalla L 19.2.2008; in vigore dal 1.4.2009 - BU 2009, 125.

Art. modificato dalla L 26.3.2001; in vigore dal 25.5.2001 - BU 2001, 119; precedente modifica: BU 1997, 216 e 287.

Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 482.

Cpv. modificato dal DL 20.9.2004; in vigore dal 12.11.2004 - BU 2004, 389.

Approvazione federale: 9 aprile 1987.

Entrata in vigore: 25 settembre 1987 - BU 1987, 269.