## 482.315

### Direttive

### concernenti il corso d’istruzione per la detenzione dei cani

### delle razze soggette ad autorizzazione

(del 15 aprile 2010)

L’Ufficio del veterinario cantonale (UVC)

richiamati gli art. 12, della Legge sui cani del 19 febbraio 2008 e 9, 15, e 17 del Regolamento sui cani dell’11 febbraio 2009; tenuta l’esigenza di definire i requisiti necessari al riconoscimento del corso;

preso atto delle osservazioni della Federazione cinofila ticinese, dei presidenti delle società cinofile ticinesi e degli istruttori riconosciuti a livello federale;

emana le seguenti

### direttive:

## GENERALITÀ

#### Scopi

### Art. 1 {#art_1}
Le presenti direttive disciplinano il riconoscimento e l’organizzazione dei corsi d’istruzione per la tenuta dei cani delle razze soggette ad autorizzazione.

#### Obbligo di riconoscimento

### Art. 2 {#art_2}

Il corso può essere tenuto unicamente dopo aver ottenuto il necessario riconoscimento da parte dell’Ufficio del veterinario cantonale (UVC).

Il riconoscimento è concesso quando sia i requisiti concernenti la formazione degli istruttori sia i requisiti concernenti i contenuti dei corsi fissati dalla presente direttiva sono soddisfatti.

## CONDIZIONI PER IL RICONOSCIMENTO

#### Istruttori

### Art. 3 {#art_3}
I corsi cantonali devono essere tenuti personalmente da:

a) istruttori riconosciuti dall’Ufficio federale di veterinaria (istruttori OPAn) con tre anni di esperienza professionale;

b) veterinari comportamentalisti;

c) istruttori con formazione accademica nel campo dell’etologia.

#### Contenuti del corso

### Art. 4 {#art_4}
I contenuti del corso devono comprendere:

a) attenzione: il detentore deve essere in grado di ottenere l’attenzione del cane;

b) inibizione al morso e gioco: il cane deve aver acquisito l’inibizione del morso e controllarsi nel gioco;

c) condotta al guinzaglio: il detentore deve poter camminare con il cane legato al guinzaglio senza farsi tirare dal cane;

d) condotta senza guinzaglio: il cane deve seguire il detentore al piede anche se non è legato al guinzaglio;

e) richiamo del cane: il detentore deve essere in grado di richiamare il cane con successo in ogni situazione;

f) comandi di base: «seduto»; «terra»: il cane deve conoscere le posizioni di base ed eseguirle su ordine del detentore;

g) separazione controllata: il cane deve mantenere la posizione richiesta dal detentore;

h) indifferenza a persone estranee: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra persone sconosciute in bicicletta o a piedi;

i) approccio con altri cani: il cane non deve avere reazioni aggressive e il detentore deve riuscire a mantenere il controllo del cane se il cane incontra altri cani;

j) manipolazione del cane: il detentore deve poter manipolare il cane e mettergli la museruola;

k) lettura microchip: il cane deve permettere facilmente la lettura del microchip.

#### Metodo

### Art. 5 {#art_5}

Durante il corso deve essere utilizzato il metodo di educazione gentile. Non è ammesso in nessun caso l’utilizzo di metodi o strumenti coercitivi.

Ogni istruttore può lavorare al massimo con 5 cani.

## ORGANIZZAZIONE DEL CORSO

#### Iscrizione

### Art. 6 {#art_6}
L’iscrizione avviene direttamente presso la società cinofila organizzatrice. Il corso può essere frequentato anche da cani non soggetti all’obbligo di autorizzazione ai sensi dell’art. 14 Legge sui cani.

#### Attestato di frequenza

### Art. 7 {#art_7}

Al termine del corso la società cinofila organizzatrice deve rilasciare un attestato di frequenza al detentore del cane che indichi segnatamente:

a) le generalità del detentore;

b) il numero di microchip del cane;

c) la sede del corso;

d) il nome dell’istruttore responsabile del cane;

e) il periodo di frequenza del corso.

Il certificato di presenza è rilasciato nei casi in cui il binomio cane-proprietario abbia frequentato l’intero corso.

Il certificato può essere rilasciato anche nei casi in cui per giustificati motivi il binomio cane-proprietario abbia frequentato unicamente il 90% delle lezioni dell’intero corso.

La società che organizza il corso deve tenere un registro dei partecipanti per almeno 5 anni.

#### Costi

### Art. 8 {#art_8}
Il prezzo del corso è stabilito dalla società cinofila.

## DISPOSIZIONI FINALI

#### Entrata in vigore

### Art. 9 {#art_9}
Le presenti direttive sono pubblicate sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entrano immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2010, 161.

Entrata in vigore: 27 aprile 2010 - BU 2010, 161.