## 917.150

### Decreto esecutivo

### concernente il Servizio di consulenza e sanitario

### in materia di allevamento porcino

### (SSP)

(del 26 marzo 1985)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’Ordinanza federale sull’aiuto al Servizio di consulenza e sanitario in materia di allevamento porcino del 27 giugno 1984 (OSSP);

- su proposta del Dipartimento dell’economia pubblica;

### decreta:

#### Competenze

### Art. 1 {#art_1}
L’esecuzione dell’OSSP e del presente decreto è affidata al Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del Veterinario Cantonale.

#### Sussidio cantonale

### Art. 2 {#art_2}
Lo Stato partecipa alla copertura delle spese dovute all’attività del Servizio sanitario porcino (SSP) con un importo pari al 90% del relativo sussidio federale.

#### Norme finali

### Art. 3 {#art_3}

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Esso entra in vigore il 1° gennaio 1985.

Pubblicato nel BU 1985, 105.

RS 916.314.1.

Ora Dipartimento delle finanze e dell’economia.

Art. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76; precedente modifica: BU 2000, 101.