## 826.110

### Regolamento

### sull’eliminazione dei rifiuti di origine animale

(dell’11 febbraio 1998)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto l’art. 17 cpv. 3 della Legge di applicazione all’Ordinanza federale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale dell’8 marzo 1995 (LAOERA),

### decreta:

#### Competenze

### Art. 1 {#art_1}
Competente per l’applicazione della legislazione federale e cantonale concernente l’eliminazione dei rifiuti di origine animale è il Dipartimento della sanità e della socialità (in seguito: Dipartimento), riservate le competenze espressamente attribuite dalla LAOERA al Consiglio di Stato o ad altri organi.

#### Notifica di infrazioni

### Art. 2 {#art_2}

La ditta mandataria del servizio di raccolta è tenuta a segnalare all’Ufficio del veterinario cantonale eventuali infrazioni alle norme federali e cantonali in materia di eliminazione dei rifiuti di origine animale.

Lo stesso obbligo incombe alle autorità comunali ed ai funzionari chiamati a collaborare nell’esecuzione della legislazione secondo l’art. 5 LAOERA.

#### Entrata in vigore

### Art. 3 {#art_3}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 1998, 43 e 45.

Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 25.11.2003 - BU 2003, 339.

Entrata in vigore: 13 febbraio 1998 – BU 1998, 43 e 45.