## 917.250

### Regolamento

### concernente il servizio di ispezione e consulenza

### per l’economia lattiera

(del 14 settembre 2004)

## IL CONSIGLIO DI STATO

## DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamate:

- la Legge sull’agricoltura del 3 dicembre 2002,

- l’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL);

### decreta:

#### Scopo

### Art. 1 {#art_1}
Allo scopo di assicurare e promuovere la qualità del latte (bovino, caprino e ovino) commerciale presso i produttori e i centri collettori come pure del latte e dei latticini nei centri di lavorazione, è istituito il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera (in seguito SICL).

#### Competenza

### Art. 2 {#art_2}

L’esecuzione dell’Ordinanza federale concernente l’assicurazione della qualità e il controllo di qualità nell’economia lattiera del 7 dicembre 1998 (OQL) è affidata al Dipartimento delle finanze e dell’economia (in seguito Dipartimento).

Il SICL è gestito in collaborazione fra il Dipartimento e le organizzazioni lattiere.

#### Compiti

### Art. 3 {#art_3}

Il SICL svolge i compiti fissati e impostigli dalla legislazione federale in materia e segnatamente dall’OQL.

Il SICL può assumere dei mandati di diritto pubblico e di diritto privato nonché svolgere attività commerciali a pagamento se di interesse generale per il settore.

#### Commissione di vigilanza

### Art. 4 {#art_4}

Il Consiglio di Stato nomina ogni 4 anni la Commissione di vigilanza, composta di 9 membri al massimo, di cui 3 proposti dalla LATI, 1 dalla STEA e 1 dalla Federazione consorzi allevamento caprini e ovini. La Commissione è presieduta da un rappresentante del Cantone.

La Commissione di vigilanza è responsabile dell’adeguata strutturazione del SICL dal profilo del personale tecnico e organizzativo come pure delle questioni finanziarie.

La Commissione di vigilanza è competente per la nomina del personale del SICL.

La Commissione può emanare istruzioni sulla gestione del SICL.

#### Obbligo di informare

### Art. 5 {#art_5}

Il SICL trasmette al Laboratorio cantonale le informazioni concernenti le infrazioni che interessano la legislazione in materia di derrate alimentari.

Il SICL informa l’Ufficio federale di veterinaria e il Laboratorio cantonale nel caso in cui l’azienda, per la quale è stato sospeso il numero di ammissione, non abbia regolarizzato, entro i termini prescritti, l’irregolarità denunciata.

Il SICL informa l’Ufficio del veterinario cantonale se sospetta la presenza di gravi problemi sanitari nell’effettivo, gravi violazioni della legislazione sulla protezione degli animali o la presenza di epizoozie.

#### Finanziamento

### Art. 6 {#art_6}
Il SICL presenta al Dipartimento, entro il 15 aprile di ogni anno, la richiesta per l’ottenimento del sussidio cantonale e federale, corredata dal conto consuntivo dell’anno precedente come pure dal preventivo dell’anno per cui si chiede il sussidio.

#### Tasse

### Art. 7 {#art_7}

Per le analisi e le ispezioni supplementari vengono prelevate delle tasse, secondo il principio di copertura delle spese.

Le tasse sono fissate dalla commissione di vigilanza e sono a carico del committente.

Le prestazioni di consulenza sono retribuite applicando le tariffe orarie e forfetarie per trasferta previste dall’articolo 123 del Regolamento sull’agricoltura del 23 dicembre 2003.

#### Misure amministrative

### Art. 8 {#art_8}
In caso di infrazione il SICL adotta le misure amministrative previsti dall’OQL.

#### Ricorsi

### Art. 9 {#art_9}

Contro i provvedimenti amministrativi del SICL è data facoltà di opposizione al SICL entro 10 giorni.

Contro le decisioni su opposizione del SICL è data facoltà di ricorsi all’Ufficio federale di veterinaria entro 30 giorni.

#### Abrogazione

### Art. 10 {#art_10}
Con l’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento concernente il Servizio di ispezione e consulenza per l’economia lattiera del 16 settembre 1997.

#### Entrata in vigore

### Art. 11 {#art_11}
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Pubblicato nel BU 2004, 327.

Entrata in vigore: 17 settembre 2004 - BU 2004, 327.